Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) del diniego di accesso comunicato a mezzo della nota prot n. 1501/7/19-193-2025 di prot. del 13.7.2026 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione Approvvigionamenti – Servizio Appalti avente ad oggetto «procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmane il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione /rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029. Lotto 2 “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM estivi e n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM invernali”» (doc. n. 2); 2) per quanto occorrer possa, della presupposta comunicazione di aggiudicazione di cui alla nota prot. n. 1501/7/19-178-2025 del 10.6.2026 limitatamente al punto c) (doc. n. 3); 3) di ogni altro atto, presupposto e consequenziale, ancorché non noto alla data di notifica del presente ricorso; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della Jolly Calzature S.p.a. ad accedere ai documenti oggetto dell’istanza del 12.6.2026 (doc. n. 4) e dunque per il conseguente ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente la verifica di anomalia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione giustificativa prodotta dall'aggiudicataria nella verifica di anomalia dell'offerta, nonché la comunicazione di aggiudicazione limitatamente alla parte relativa alla secretazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 2 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di stivali da motociclista, aveva chiesto di accedere ai verbali di gara e all'integrale offerta dell'aggiudicataria. Dopo la trasmissione dell'offerta tecnica e degli altri atti di gara, la stazione appaltante aveva omesso di trasmettere la documentazione prodotta dall'aggiudicataria in sede di verifica di anomalia, motivando il diniego con la sola esistenza di una dichiarazione dell'operatore economico contraria all'ostensione, fondata sulla presenza di segreti tecnici e commerciali. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto e travisamento dei fatti. Ha contestato, in particolare, l'assenza di una valutazione autonoma della stazione appaltante sulla concreta sussistenza del segreto tecnico-commerciale, sul bilanciamento tra esigenze di riservatezza, esigenze difensive e trasparenza, nonché la contraddittorietà tra la precedente dichiarazione dell'aggiudicataria, che aveva escluso la presenza di segreti nella documentazione tecnica, e la successiva opposizione all'accesso alla documentazione giustificativa dell'anomalia.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto applicabile il rito speciale accelerato previsto dall'art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023, escludendo la sospensione feriale dei termini in ragione del richiamo al regime dei termini cautelari dimezzati e della finalità di immediata definizione delle controversie sulla secretazione delle offerte. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, poiché il termine di dieci giorni decorreva dalla comunicazione del 13 luglio 2026, quando la decisione di secretare la documentazione era divenuta effettivamente conoscibile. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente: il diniego è stato annullato perché la stazione appaltante si era limitata a richiamare la dichiarazione dell'aggiudicataria, senza verificare e motivare autonomamente la sussistenza dei presupposti di legge, né svolgere il necessario bilanciamento concreto tra oggettive esigenze di riservatezza, esigenze difensive degli altri partecipanti e trasparenza. Il giudice non ha direttamente accertato il diritto all'ostensione né ordinato l'esibizione integrale della documentazione, poiché la valutazione sulla segretezza conserva natura discrezionale e deve essere previamente esercitata dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare la fattispecie e adottare una nuova decisione adeguatamente motivata. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
informazioni fornite … a giustificazione della [offerta] che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico
La dichiarazione dell'offerente non determina automaticamente la secretazione: la stazione appaltante deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge e motivare sulla prevalenza delle esigenze oggettive di riservatezza rispetto alle esigenze difensive e alla trasparenza.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
il ricorso è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010
Il rito sulle decisioni di secretazione delle offerte è un rito accelerato, soggetto ai termini dimezzati propri del procedimento cautelare e non alla sospensione feriale.
L'eccezione alla sospensione feriale dei termini opera per il rito accelerato previsto dall'art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023, in ragione del richiamo al regime dei termini cautelari.
Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di una valutazione discrezionale non ancora compiutamente svolta; può annullare il diniego e imporre il riesame motivato, senza disporre direttamente l'ostensione.
Massime di principio
- Nel rito previsto dall'art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023 per contestare le decisioni sulla secretazione delle offerte, i termini sono dimezzati secondo il modello cautelare e non sono soggetti alla sospensione feriale, poiché il richiamo all'art. 55 c.p.a. comprende il relativo regime processuale e ciò è coerente con la finalità di rapida definizione della controversia.
- Il termine di dieci giorni per impugnare la decisione di secretazione decorre dalla comunicazione dalla quale tale decisione risulti effettivamente conoscibile in modo espresso e univoco; non decorre da precedenti comunicazioni di aggiudicazione che non rendano chiaramente percepibile l'omessa ostensione della documentazione.
- La dichiarazione dell'offerente di opposizione all'accesso per segreti tecnici o commerciali non vincola automaticamente la stazione appaltante e non è, da sola, sufficiente a giustificare il diniego.
- La stazione appaltante deve svolgere e motivare un bilanciamento concreto tra la sussistenza di oggettive esigenze di riservatezza, le esigenze difensive degli altri partecipanti alla gara e il principio di trasparenza; il mero richiamo alla dichiarazione dell'aggiudicatario integra difetto di motivazione.
- Quando la valutazione sulla sussistenza e prevalenza delle esigenze di segretezza non sia stata compiutamente esercitata dall'amministrazione, il giudice deve annullare il diniego e ordinare il riesame, senza sostituirsi all'amministrazione nell'accertamento discrezionale né disporre direttamente l'ostensione ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
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