Cassazione Penale, Sentenza n. 29187/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza dell'11/11/2022 che, pur accogliendo il suo appello, ha mantenuto l'efficacia del decreto di sequestro preventivo (emesso con provvedimento del 30/09/2020 nell'ambito del procedimento a carico del marito) anche nell'ambito di un diverso procedimento a carico della stessa (n. 36328/2020). La ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento perché: il sequestro era stato adottato nel procedimento a carico del marito (al quale lei era estranea all'epoca e non iscritta nel registro degli indagati), il marito è stato assolto con sentenza del 21/01/2022 ma il Tribunale non ha dichiarato l'inefficacia del sequestro, e il Tribunale del riesame non avrebbe potuto estendere l'efficacia del sequestro a un procedimento diverso né adottare un provvedimento cautelare non richiesto dal PM.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha affermato i seguenti punti essenziali: il sequestro preventivo perde immediatamente efficacia in caso di proscioglimento/assoluzione, salvo la restituzione sia esclusa da una confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato l'inefficacia del sequestro nel procedimento originario (n. 43109/2018) ma ha errato nel mantenere l'efficacia dello stesso decreto in un diverso procedimento (n. 36328/2020) a carico della ricorrente, perché un provvedimento cautelare reale esplica i suoi effetti solo nel procedimento in cui è stato adottato; l'estensione a procedimento diverso richiede una nuova domanda cautelare e un nuovo provvedimento. Resta tuttavia aperta una questione di fatto (quando la ricorrente è stata iscritta nel registro delle notizie di reato rispetto all'esercizio dell'azione penale a carico del marito) che il giudice di rinvio dovrà accertare e valutare.
Norme richiamate
Individua le finalità cautelari del sequestro preventivo (misura reale impeditiva). Nel caso esaminato il sequestro era stato adottato per impedire che la disponibilità delle quote societarie aggravasse le conseguenze del reato o consentisse la consumazione di altri reati.
Regola gli effetti dell'esito del procedimento sull'efficacia del sequestro: in caso di proscioglimento o non luogo a procedere il giudice deve ordinare la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto; la norma impone l'immediata perdita di efficacia del sequestro, indipendentemente dall'impugnazione della sentenza, salvo le eccezioni previste (confisca obbligatoria e altre norme speciali).
Disciplina la confisca: la confisca obbligatoria (prevista in alcune ipotesi) può impedire la restituzione anche in caso di proscioglimento; in assenza di condanna la confisca 'facoltativa' del primo comma non è applicabile, quindi le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato devono essere restituite salvo i casi espressamente previsti dalla norma.
Riferito come limite possibile al mantenimento del sequestro a garanzia di crediti indicati dall'art. 316, ma solo se si tratta di cose appartenenti all'imputato; è citato per delimitare le eccezioni alla restituzione.
Riguarda il registro delle notizie di reato; è rilevante per stabilire la temporalità dell'iscrizione della ricorrente e se il sequestro fosse stato adottato in presenza o meno della sua iscrizione.
art. 54, comma 1, cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero di trasmettere atti ad altro ufficio durante le indagini: la Corte osserva che tali atti organizzativi non incidono sull'efficacia della misura cautelare reale, la quale resta regolata dai provvedimenti dichiarativi di inefficacia o confisca.
art. 130, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Consente l'estrazione di copia degli atti per costituire un nuovo fascicolo; è richiamato per chiarire che la costituzione di un nuovo procedimento mediante estrazione copia non comporta automaticamente la permanenza dell'efficacia del sequestro nel nuovo procedimento se il procedimento originario è già definito.
art. 270 e art. 266 cod. proc. pen.
Citate in paragone con la disciplina delle intercettazioni: la Corte sottolinea la diversa natura delle regole sulle intercettazioni rispetto a quelle sul sequestro preventivo, e quindi l'inapplicabilità di analoghe interpretazioni cautelari.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo perde efficacia immediatamente in caso di proscioglimento/assoluzione del procedimento in cui è stato adottato, salvo che la restituzione non sia esclusa da una confisca obbligatoria prevista dalla legge.
- Un decreto di sequestro adottato in un procedimento esplica i suoi effetti solo nell'ambito di quel procedimento; non può essere "esportato" automaticamente in un diverso procedimento aperto successivamente nei confronti della stessa persona senza che sia richiesta e pronunciata una nuova misura cautelare.
- Se il bene è stato sequestrato in un procedimento istruito originariamente contro altri (anche contro ignoti) e successivamente emerge che il bene appartiene a una persona iscritta poi nel medesimo procedimento, il sequestro mantiene efficacia nei confronti di tale bene se la persona era già destinataria di indagini in quello stesso procedimento al momento dell'adozione della misura.
- L'apertura di un nuovo procedimento autonomo dopo che il precedente è stato definito con esercizio dell'azione penale (o archiviazione/definizione) richiede una nuova domanda cautelare per mantenere o rinnovare il vincolo sui beni; il precedente provvedimento cautelare non costituisce titolo automatico per il nuovo fascicolo.
- L'accertamento temporale della iscrizione nel registro delle notizie di reato (se anteriore o successiva all'esercizio dell'azione penale nel procedimento originario) è cruciale per stabilire l'efficacia del sequestro nei confronti della persona: è questione di fatto che il giudice dovrà verificare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →