Cassazione Civile, Ordinanza n. 25835/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario esproprio)
La controversia
Un soggetto, quale unico erede della precedente proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Porto Sant'Elpidio e oggetto di espropriazione per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A14, ha impugnato davanti alla Corte d'appello la stima dell'indennità operata dalla società beneficiaria dell'esproprio. La Corte territoriale, avvalendosi di un ausiliario, aveva liquidato le somme ritenendo rilevanti i vincoli gravanti sul fondo e la sua inutilizzabilità per fini extra-agricoli. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente la perizia nonostante essa fosse indeterminata, generica e apodittica quanto ai vincoli, alla pretesa inedificabilità assoluta del fondo e al metodo sintetico-comparativo adottato, che avrebbe inoltre trascurato la prossimità dell'area a un contesto urbanizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito della consulenza tecnica e della stima. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso quando si contesti una consulenza tecnica recepita dal giudice: il ricorrente deve indicare di avere mosso le critiche già nel giudizio di merito e trascrivere i passaggi essenziali della relazione e delle contestazioni, così da consentire il controllo sulla decisività della doglianza. Inoltre, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza motivazionale derivante dall'omesso esame di elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e il ricorrente condannato alle spese, con applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
norma processuale richiamata come base del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa.
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
norma richiamata quale disciplina del rito applicabile all'impugnazione della stima in materia espropriativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la riformulazione della norma restringe il controllo di legittimità, escludendo che la mera insufficienza motivazionale o l'omesso esame di elementi istruttori integri, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione una decisione che abbia recepito una consulenza tecnica d'ufficio, la censura è ammissibile solo se il ricorrente dimostra di avere già mosso in modo specifico le stesse contestazioni nel giudizio di merito e trascrive i passaggi essenziali della consulenza e delle critiche formulate.
- La critica che si risolva in una diversa lettura delle risultanze peritali o nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità, perché traduce un sindacato di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile come vizio di legittimità la mera insufficienza della motivazione derivante dall'omesso esame di singoli elementi istruttori, se non nei limiti del vero omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può sostituirsi alla valutazione tecnica del giudice di merito quando quest'ultimo abbia espressamente condiviso l'elaborato peritale e la censura non risulti autosufficientemente articolata.
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