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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17432/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati contestati. La difesa ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che non vi sarebbero state prove sufficienti dell'effettiva sottoposizione a sequestro delle bottiglie prima della loro distruzione e, più in generale, contestando la conferma della responsabilità penale per entrambi i reati. Il ricorso riproponeva anche una diversa lettura delle risultanze probatorie già esaminate nei gradi di merito, in particolare sul luogo di collocazione degli strumenti per la distillazione e sugli elementi rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze difensive non colpissero vizi rilevanti della motivazione, ma si risolvessero in critiche di merito e nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto non specifica la censura residua, perché meramente riproduttiva dei motivi di appello e priva di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 334, terzo comma, c.p.

    È richiamato come una delle fattispecie oggetto di imputazione; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione della norma, ma solo la conferma della condanna per tale reato.

  • art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995

    È richiamato come secondo reato contestato; la Corte non sviluppa un autonomo principio interpretativo sulla disposizione, limitandosi a confermare la responsabilità già affermata nei gradi di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione: non sono deducibili censure che mirano soltanto a contestare la persuasività o la maggiore o minore attendibilità della motivazione, né a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la declaratoria di inammissibilità e per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre censure che si risolvano in una mera contestazione della plausibilità, completezza o persuasività della motivazione, quando non sia prospettata una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa su punti decisivi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda alla Corte di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa comparazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura è generica quando si limita a riprodurre i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • Ai fini della configurabilità del reato, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizzi elementi fattuali coerenti e convergenti, e in cassazione tale apprezzamento non è sindacabile se non nei limiti del controllo sulla logica e completezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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