Cassazione Civile, Ordinanza n. 29837/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla mancata assunzione della lavoratrice in esito a una procedura selettiva, con conseguente domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'azienda sanitaria. In un primo giudizio d'appello, la domanda era stata accolta solo in parte, con liquidazione del danno in misura pari al 50% delle retribuzioni non percepite, detratto l'aliunde perceptum da contratti a termine intercorsi tra le parti. La precedente ordinanza di cassazione aveva cassato tale decisione per difetto di motivazione sulla liquidazione equitativa, richiedendo una nuova valutazione dei fatti e dei criteri di quantificazione. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha però rigettato integralmente la domanda risarcitoria ritenendo che il danno non fosse in re ipsa e che la lavoratrice non ne avesse dato prova, anche perché non risultava disoccupata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul giudicato e sui poteri del giudice di rinvio, sostenendo che il diritto al risarcimento era ormai coperto da giudicato interno e che il giudice del rinvio non poteva rimettere in discussione l'an debeatur né operare una reformatio in peius rispetto alla precedente sentenza di appello non impugnata dalla controparte. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sostanziali sul risarcimento, assumendo che il danno dovesse essere liquidato sulle differenze retributive perdute nel periodo indicato, rilevando di non avere svolto attività lavorativa remunerata in una parte di quel periodo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti della dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato l'azienda sanitaria al risarcimento dei danni nella misura pari alla metà delle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice dal 15/5/2008 all'1/1/2012, detraendo quanto percepito nello stesso periodo in forza dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Ha inoltre compensato per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e ha posto la restante quota a carico della resistente. La sentenza del giudice di rinvio è quindi stata corretta solo nella parte in cui aveva rigettato integralmente la domanda, poiché non poteva essere peggiorativa rispetto alla precedente sentenza di appello non impugnata incidentemente dalla controparte.
Norme richiamate
richiamato come norma sui poteri del giudice di rinvio dopo cassazione con rinvio.
richiamato in tema di giudicato interno e stabilità dei capi non impugnati.
richiamato nel contesto delle impugnazioni e della formazione del giudicato.
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione.
richiamato nel primo motivo di ricorso.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma sull'inadempimento contrattuale.
richiamato dalla ricorrente per il criterio del danno emergente e del lucro cessante.
richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno.
verosimilmente art. 2697 c.c. richiamato nel testo come norma sull'onere della prova; la Corte tratta infatti il tema dell'onere probatorio del danno.
la Corte richiama che per la condanna generica al risarcimento occorre l'accertamento, sia pure sommario e probabilistico, della portata dannosa del fatto.
richiamato per affermare l'interesse del convenuto a impugnare la condanna generica, che costituisce titolo per ipoteca giudiziale.
richiamato per la decisione nel merito da parte della Cassazione dopo la cassazione della sentenza impugnata.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato.
richiamata quale legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Dopo la cassazione con rinvio, i poteri del giudice di rinvio dipendono dalla ragione della cassazione: se la Corte di legittimità ha annullato per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare liberamente i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, acquisirne altri coerenti con le direttive impartite.
- In assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, il giudice di rinvio non può pronunciare una decisione più sfavorevole per la parte che ha proposto il ricorso accolto rispetto alla precedente sentenza impugnata; opera quindi il divieto di reformatio in peius.
- La condanna generica al risarcimento del danno non può fondarsi sul solo accertamento dell'illegittimità della condotta, ma richiede anche un accertamento, sia pure sommario e probabilistico, dell'effettiva attitudine dannosa del fatto.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, il vizio denunciabile è quello motivazionale, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Il giudice che, in sede di rinvio, voglia discostarsi dalla precedente liquidazione equitativa deve comunque rispettare i limiti derivanti dal giudicato formatosi sui capi non impugnati e non può eliminare integralmente un diritto già riconosciuto in modo non contestato dalla parte soccombente sul punto.
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