Sentenza del 28/12/2018 n. 33570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione imputato al socio D.B.G. per l'anno 2003. L'accertamento personale derivava dalla rettifica del reddito della società di persone. Il motivo accolto dalla Corte riguarda la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, necessari partecipanti al giudizio poiché il reddito delle società di persone è imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri tre motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero processo di merito, perché il giudizio si era svolto soltanto nei confronti del socio D.B.G., senza la partecipazione della società e degli altri soci. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo giudizio con corretta instaurazione del contraddittorio. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
I redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
La rettifica del reddito della società di persone incide direttamente sulle posizioni fiscali dei soci, determinando un accertamento unitario.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nei giudizi tributari caratterizzati da una posizione inscindibile devono partecipare tutti i soggetti interessati, inclusi la società di persone e tutti i soci.
Art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.
Garantiscono il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa; la loro violazione, in presenza di litisconsorzio necessario, comporta la nullità del giudizio.
Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, come avvenuto per la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 14815 del 2008
Stabilisce che, nelle controversie sulla rettifica dei redditi di una società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e produce conseguenze automatiche sui redditi dei soci, il giudizio deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci.
- La mancata partecipazione anche di uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e non soltanto della sentenza.
- Il giudice non può definire validamente la controversia sulla posizione fiscale di un socio senza verificare il necessario coordinamento con l'accertamento riguardante la società, salvo che siano dedotte questioni strettamente personali del singolo socio.
- In caso di nullità per difetto di contraddittorio, la Corte di cassazione non decide necessariamente il merito, ma cassa la decisione e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
- La cassazione della sentenza per ragioni processuali non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: la questione fiscale deve essere riesaminata nel nuovo giudizio.
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