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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24823/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2008, pari a euro 62.690,00, emesso nei confronti di una società che aveva effettuato cessioni di beni in regime di non imponibilità IVA a favore di clienti qualificatisi come esportatori abituali. Pur avendo ricevuto le dichiarazioni d’intento e avendo emesso fatture senza IVA per un imponibile di euro 313.447,50, la società non aveva trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti in tali dichiarazioni entro il termine previsto. In primo grado la CTP aveva ritenuto la violazione non riconducibile alla norma sanzionatoria più grave invocata dall’Ufficio e aveva applicato la sanzione residuale per violazione formale. In appello la CTR ha invece accolto il gravame dell’Amministrazione, ritenendo applicabile l’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione vigente ratione temporis, escludendo che la violazione fosse meramente formale e negando l’applicazione sia della norma residuale sia del favor rei. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 7, commi 3 e 4-bis, e 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 471/1997, sostenendo l’ingiustizia e la sproporzione della sanzione e l’assenza di evasione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 7, commi 3 e 4-bis, 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 471/1997 e 10 l. n. 212/2000, insistendo sulla natura meramente formale della violazione e sulla mancanza di pregiudizio al controllo; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 7, commi 3 e 4-bis, d.lgs. n. 471/1997, dell’art. 20 d.lgs. n. 175/2014 e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la disciplina sopravvenuta aveva abrogato l’originario obbligo di comunicazione del cedente e imposto un regime sanzionatorio più favorevole, applicabile retroattivamente per favor rei.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo perché sostanzialmente diretti a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e perché la mancata trasmissione della dichiarazione d’intento non è qualificabile come violazione meramente formale, in quanto incide sull’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti indicati, rilevando che le modifiche normative intervenute non hanno comportato abolitio della violazione, ma hanno inciso sul regime degli adempimenti e, soprattutto, che la CTR ha errato nel non applicare il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dall’art. 15 d.lgs. n. 158/2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto indicato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    Nella formulazione vigente ratione temporis sanziona l’omesso invio della comunicazione delle dichiarazioni d’intento; la disciplina successiva non elimina la rilevanza illecita del fatto, ma incide sugli adempimenti e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 471 del 1997

    È norma residuale applicabile alle violazioni tributarie diverse da quelle espressamente disciplinate; non si applica alla specifica omissione di comunicazione delle dichiarazioni d’intento.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    La non punibilità riguarda solo le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo e non incidono su imponibile, imposta o versamento; nel caso di specie la violazione non è stata ritenuta meramente formale.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della non punibilità della violazione formale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 20 d.lgs. n. 175 del 2014

    Ha modificato il regime degli adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento, senza determinare abolitio della fattispecie; non opera retroattivamente in forza della disciplina transitoria.

  • art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015

    sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00

    Introduce un regime sanzionatorio più favorevole, applicabile per favor rei alle violazioni pregresse in assenza di norme derogatorie.

  • art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997

    Consente l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, in assenza di deroghe espresse.

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per i criteri di commisurazione della sanzione, ma la Corte ne esclude la decisività perché nel caso concreto la sanzione era stata irrogata nel minimo edittale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio per nuovo esame conformemente al principio di diritto affermato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale richiamata in epigrafe e nella memoria illustrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di censurare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, perché tale attività resta riservata al giudice di merito.
  • La mancata trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento da parte del cedente/prestatore non integra una violazione meramente formale, poiché incide sull’efficacia dell’attività di controllo fiscale e quindi resta sanzionabile.
  • La disciplina sopravvenuta che modifica gli adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento non comporta necessariamente abrogazione della violazione, quando permane la rilevanza illecita della condotta.
  • In materia di sanzioni tributarie, in presenza di una successione di leggi nel tempo, si applica il trattamento più favorevole al trasgressore quando la nuova disciplina attenua la sanzione e non vi siano deroghe espresse al principio del favor rei.
  • Quando la norma prevede una sanzione entro una forbice edittale, la quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché resti nei limiti legali e sia coerente con la gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrativeContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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