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Sentenza

Sentenza n. 632/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 507 del 2024.

Giustizia amministrativa202502711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 507 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata al Ministero in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione alla pronuncia. Il giudice ha rilevato l'avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Le disposizioni sono richiamate quali ulteriori modifiche della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo stabilito dal giudice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo, la rituale notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l'intervento sostitutivo su richiesta della parte.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione all'obbligazione pecuniaria oggetto del giudicato, mediante la liquidazione degli interessi legali sul valore dovuto per il periodo compreso tra l'ordine di pagamento e la scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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