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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13277/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto alle dipendenze della società convenuta e il pagamento di differenze retributive quantificate in euro 38.858,83, sostenendo di avere svolto mansioni riconducibili a un livello superiore rispetto a quello formalmente attribuito. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il rigetto era stato confermato. La Corte d'appello aveva ritenuto, da un lato, che la prospettazione di una modifica illegittima della qualifica introdotta in secondo grado integrasse una domanda nuova e, quindi, fosse inammissibile; dall'altro, che non fosse stata fornita prova sufficiente né dello svolgimento di mansioni superiori né dello svolgimento continuativo e sistematico di lavoro straordinario, mentre per il lavoro festivo le buste paga risultavano attestare il pagamento delle relative voci. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato tre motivi: 1) contestazione dell'affermazione di inammissibilità della deduzione relativa alla modifica della qualifica e critica alla ricostruzione della diversa motivazione tra primo e secondo grado; 2) dedotta violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e dell'art. 111 del CCNL 8.2.2018 per i pubblici esercizi, assumendo che le testimonianze avrebbero provato lo svolgimento dello straordinario e che la valutazione della Corte fosse illogica; 3) dedotta violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e dell'art. 54 del CCNL 8.2.2018, sostenendo che le deposizioni testimoniali avrebbero provato le mansioni di cameriere e avrebbero imposto il riconoscimento del quarto livello. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non dirigeva una censura alla sentenza di appello ma mirava solo a escludere l'operatività del filtro di inammissibilità della doppia conforme; gli altri perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e a denunciare genericamente vizi motivazionali non deducibili nei limiti del giudizio di legittimità, oltre a non confrontarsi con la reale ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova dello straordinario nei termini allegati e la prova di mansioni superiori secondo il necessario procedimento logico-giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo non denunciava un vizio riconducibile a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c., ma si limitava a sostenere che non vi fosse doppia conforme perché le motivazioni di primo e secondo grado sarebbero diverse, senza tuttavia formulare una censura specifica contro la sentenza d'appello. Quanto ai motivi relativi allo straordinario e all'inquadramento, la Corte ha rilevato che essi, sotto l'apparente veste di violazioni di legge e del CCNL, miravano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e a far valere un'anomalia motivazionale al di fuori dei ristretti limiti consentiti in cassazione; inoltre, non si confrontavano con la motivazione effettiva della Corte territoriale, la quale aveva escluso la prova dello straordinario continuativo e sistematico e aveva negato l'accertamento di mansioni superiori per difetto delle necessarie allegazioni e della comparazione tra mansioni svolte e mansioni rivendicate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per ribadire il divieto di domande e deduzioni nuove in appello, a pena di inammissibilità

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione alla c.d. doppia conforme e alla preclusione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado siano conformi

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere ricondotti a una delle tassative ipotesi ivi previste

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non configurabile nelle doglianze proposte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la riconduzione dei motivi che denunciano violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel passaggio relativo ai limiti di deduzione dei vizi motivazionali in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non investissero correttamente il riparto dell'onere probatorio bensì la valutazione del merito

  • art. 111 del C.C.N.L. 8.2.2018 per i dipendenti da azienda del settore Pubblici Esercizi

    invocato per sostenere il diritto al compenso per lavoro straordinario

  • art. 54 del C.C.N.L. 8.2.2018 Pubblici Esercizi

    invocato per sostenere il riconoscimento del quarto livello in relazione alle mansioni svolte

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire la sentenza impugnata con una doglianza specifica e riconducibile a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile un rilievo che si limiti a dimostrare la diversità della motivazione tra primo e secondo grado senza attaccare effettivamente la decisione di appello.
  • Quando opera la c.d. doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale è preclusa se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono tra loro diverse nei termini richiesti dalla legge.
  • Non possono essere veicolate sotto forma di violazione di legge censure che mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o a contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia di illogicità o incongruità della motivazione è inammissibile se si risolve in un generico dissenso rispetto all'apprezzamento delle prove, fuori dai ristretti limiti del controllo di legittimità.
  • In tema di mansioni superiori, l'accertamento richiede una precisa allegazione delle declaratorie contrattuali di appartenenza e di quelle rivendicate, l'individuazione in fatto delle mansioni svolte e la comparazione tra i due livelli; in difetto di tale procedimento logico-giuridico la domanda non può essere accolta.
  • La prova del lavoro straordinario deve riguardare lo svolgimento di attività oltre l'orario ordinario nei termini allegati dalla parte; se il giudice di merito esclude tale dimostrazione sulla base delle prove assunte, la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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