Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I motivi del ricorso sono tre: (1) carenza o insufficienza della motivazione delle sentenze di merito, con contestazione della verifica concreta degli elementi fattuali; (2) vizio di valutazione circa l'attendibilità del chiamante in correità Vincenzo Perrone e omissione del serio vaglio richiesto dall'art. 192 c.p.p. sui riscontri sia intrinseci sia estrinseci delle sue dichiarazioni (viaggi in taxi, acquisti di droga); (3) mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (cioè una fattispecie meno grave), posto che non vi è stato sequestro della sostanza, le cessioni risultano poche (2-3), non sono emersi collegamenti con criminalità organizzata e non sarebbe stata svolta una valutazione comparativa complessiva degli indici rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito: le dichiarazioni di Perrone sono state ritenute intrinsecamente coerenti e riscontrate da accertamenti (viaggi in taxi da Pesaro a Rimini, consegna del denaro e modalità operative), e la valutazione della chiamata in correità è stata svolta unitariamente dal giudice senza violare l'art. 192 c.p.p. Quanto alla riqualificazione in melius ai sensi del comma 5 dell'art. 73, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, a fronte della attendibilità del dichiarante e delle modalità organizzative emerse, non ammette la riqualificazione. Conseguentemente la condanna per cessione di cocaina è stata confermata; il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al pagamento delle spese di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
Norma applicata per qualificare il comportamento dell'imputato come cessione di sostanze stupefacenti; i giudici di merito hanno ritenuto provata la cessione di cocaina (due episodi, quantità riferite 50-100 g) e hanno confermato la rilevanza penale ai sensi del comma 1.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Invocata dalla difesa come riqualificazione in melius (fattispecie meno grave) per le modalità e la limitata offensività; la Corte ha ritenuto che, per le quantità e le modalità organizzative così come riferite e ritenute attendibili, non sussistono i presupposti per la riqualificazione in base al comma 5.
Codice di procedura penale - art. 192, commi 3 e 4
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere valutato unitariamente; non è necessario seguire una sequenza rigida (prima credibilità soggettiva e poi riscontri oggettivi), purché il vaglio complessivo sia adeguato.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito: può sindacare solo la congruità, logicità e sufficienza della motivazione, non una diversa ricostruzione preferibile dei fatti.
- Le dichiarazioni del chiamante in correità possono essere ritenute attendibili anche se non vi sono sequestri materiali, purché sussistano riscontri (anche indiretti) e coerenza intrinseca della narrazione; il giudice valuta unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva.
- L'assenza di sequestro o di analisi tossicologica non esclude in astratto la possibilità di condanna: pesa la valutazione complessiva degli elementi probatori, incluse dichiarazioni riscontrate da indagini o da accertamenti sui movimenti.
- Per ottenere la riqualificazione in melius (es. comma 5 art. 73 d.P.R. 309/90) è necessario che il giudice compia una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici (quantità, purezza se disponibile, numero di cessioni, modalità organizzative, collegamenti con contesti criminosi) e motivi adeguatamente l'esclusione di elementi di pericolosità maggiore.
- Nel ricorso per cassazione contro una doppia conferma di merito, l'ostacolo maggiore per la difesa è dimostrare un vizio di motivazione manifesto o violazione di legge; mere alternative ricostruzioni dei fatti difficilmente convincono la Corte di cassazione.
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