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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I motivi del ricorso sono tre: (1) carenza o insufficienza della motivazione delle sentenze di merito, con contestazione della verifica concreta degli elementi fattuali; (2) vizio di valutazione circa l'attendibilità del chiamante in correità Vincenzo Perrone e omissione del serio vaglio richiesto dall'art. 192 c.p.p. sui riscontri sia intrinseci sia estrinseci delle sue dichiarazioni (viaggi in taxi, acquisti di droga); (3) mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (cioè una fattispecie meno grave), posto che non vi è stato sequestro della sostanza, le cessioni risultano poche (2-3), non sono emersi collegamenti con criminalità organizzata e non sarebbe stata svolta una valutazione comparativa complessiva degli indici rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito: le dichiarazioni di Perrone sono state ritenute intrinsecamente coerenti e riscontrate da accertamenti (viaggi in taxi da Pesaro a Rimini, consegna del denaro e modalità operative), e la valutazione della chiamata in correità è stata svolta unitariamente dal giudice senza violare l'art. 192 c.p.p. Quanto alla riqualificazione in melius ai sensi del comma 5 dell'art. 73, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, a fronte della attendibilità del dichiarante e delle modalità organizzative emerse, non ammette la riqualificazione. Conseguentemente la condanna per cessione di cocaina è stata confermata; il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al pagamento delle spese di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    Norma applicata per qualificare il comportamento dell'imputato come cessione di sostanze stupefacenti; i giudici di merito hanno ritenuto provata la cessione di cocaina (due episodi, quantità riferite 50-100 g) e hanno confermato la rilevanza penale ai sensi del comma 1.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Invocata dalla difesa come riqualificazione in melius (fattispecie meno grave) per le modalità e la limitata offensività; la Corte ha ritenuto che, per le quantità e le modalità organizzative così come riferite e ritenute attendibili, non sussistono i presupposti per la riqualificazione in base al comma 5.

  • Codice di procedura penale - art. 192, commi 3 e 4

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere valutato unitariamente; non è necessario seguire una sequenza rigida (prima credibilità soggettiva e poi riscontri oggettivi), purché il vaglio complessivo sia adeguato.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito: può sindacare solo la congruità, logicità e sufficienza della motivazione, non una diversa ricostruzione preferibile dei fatti.
  • Le dichiarazioni del chiamante in correità possono essere ritenute attendibili anche se non vi sono sequestri materiali, purché sussistano riscontri (anche indiretti) e coerenza intrinseca della narrazione; il giudice valuta unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva.
  • L'assenza di sequestro o di analisi tossicologica non esclude in astratto la possibilità di condanna: pesa la valutazione complessiva degli elementi probatori, incluse dichiarazioni riscontrate da indagini o da accertamenti sui movimenti.
  • Per ottenere la riqualificazione in melius (es. comma 5 art. 73 d.P.R. 309/90) è necessario che il giudice compia una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici (quantità, purezza se disponibile, numero di cessioni, modalità organizzative, collegamenti con contesti criminosi) e motivi adeguatamente l'esclusione di elementi di pericolosità maggiore.
  • Nel ricorso per cassazione contro una doppia conferma di merito, l'ostacolo maggiore per la difesa è dimostrare un vizio di motivazione manifesto o violazione di legge; mere alternative ricostruzioni dei fatti difficilmente convincono la Corte di cassazione.

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