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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11620/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per concorso continuato nella detenzione a fini di spaccio di marijuana (artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) per almeno 300 kg nell'aprile 2018, con recidiva reiterata. Il ricorrente ha prospettato sette motivi: nullità della vocatio in iudicium dopo la trasmissione degli atti dal Tribunale di Firenze e contestata competenza territoriale (si sarebbe dovuto procedere a Brindisi); vizi di motivazione e della valutazione probatoria (in particolare contrasti nelle deposizioni, carenze nell'identificazione dell'imputato, uso di intercettazioni e 'droga parlata' senza sequestro); impugnazione della valutazione temporale delle condotte (presunta contestazione 'chiusa' al 1° aprile 2018); mancata prova della disponibilità della droga e possibile configurazione del mero tentativo; contestazione della sussistenza dell'aggravante per ingente quantità in assenza di sequestro diretto; e censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la regolarità della trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo e la competenza territoriale esercitata in virtù della vis attractiva prevista dall'art. 51, comma 3‑bis, c.p.p., considerata applicabile per la connessione teleologica con il reato associativo contestato a favore del coimputato SERJANI. Sul merito la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito: l'identificazione del PALMA è stata fondata sull'incrocio dei tabulati, sull'uso di utenze fittizie con stesso intestatario, sui riscontri dei servizi di OCP, sugli agganci di celle incrociati con tracciamento GPS e sull'analisi della messaggistica intercettata. La qualificazione dei fatti come consumati (e non mero tentativo) è stata ritenuta provata dalle captazioni, che indicavano il possesso e la consegna dei carichi, e la circostanza aggravante dell'ingente quantità è stata confermata alla luce delle quantità captate (anche singoli carichi molto elevati) e dei criteri giurisprudenziali e tecnici richiamati. Infine la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi positivi a favore e dei precedenti dell'imputato; la pena è stata ritenuta congrua e correttamente motivata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e il traffico di stupefacenti; nella fattispecie il reato contestato ha rilevanza anche ai fini della vis attractiva di competenza ex art. 51 c.p.p.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2

    Coordina le conseguenze sanzionatorie in presenza di circostanze aggravanti (richiamata in relazione alla condanna)

  • codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Stabilisce la deroga degli ordinari criteri di competenza territoriale per i reati elencati: la competenza per uno di tali reati esercita vis attractiva sugli altri reati connessi, giustificando la competenza del Tribunale di Arezzo nel caso concreto

  • codice di procedura penale, art. 23, comma 1

    Regola la declaratoria di incompetenza in dibattimento e la trasmissione degli atti; la Corte ricorda i limiti interpretativi dopo la giurisprudenza costituzionale

  • codice di procedura penale, art. 328, comma 1-bis

    art. 328, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato nel contesto della disciplina sulla competenza territoriale per i reati attratti dall'art. 51, comma 3-bis

  • codice di procedura penale, art. 491, comma 1

    art. 491, comma 1, c.p.p.

    Termine di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento rilevante ai fini della decadenza dell'eccezione di incompetenza territoriale

  • codice di procedura penale, art. 192, comma secondo

    art. 192, comma 2, c.p.p.

    Prevede che le intercettazioni, specialmente nella 'droga parlata', richiedono particolare attenzione e rigore nella valutazione; la Corte conferma che tale rigore è stato rispettato grazie ai riscontri

  • codice di procedura penale, art. 8, comma 3

    Regola il criterio dell'inizio della consumazione per i reati permanenti, richiamato dalla difesa e valutato dalla Corte nel contesto della vis attractiva

  • codice penale, art. 63, comma 4

    Meccanismo che può calmierare gli effetti della recidiva nel calcolo della pena; la Corte ha spiegato che la recidiva non è stata conteggiata per aumentare impropriamente la pena

  • codice penale, art. 62-bis

    art. 62-bis, comma 3, c.p.

    Disciplina le attenuanti generiche: la Corte sottolinea che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo e non consegue automaticamente all'assenza di precedenti specifici

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabella sui limiti delle sostanze)

    Fornisce i criteri tecnici per la quantificazione del principio attivo e per determinare la soglia oltre la quale opera l'aggravante dell'ingente quantità; la Corte applica i criteri giurisprudenziali che fanno riferimento a tale decreto

Massime di principio

  • Quando il reato attribuito a un coimputato rientra nella lista dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., la sua competenza distrettuale può esercitare 'vis attractiva' su reati connessi, giustificando la trasmissione degli atti e la celebrazione del dibattimento nel foro attratto
  • La declaratoria di incompetenza del giudice di dibattimento non obbliga automaticamente alla regressione del procedimento né alla rinnovazione delle formalità (vocatio) se il procedimento è stato regolarmente istruito in udienza preliminare e la trasmissione è coerente con le regole interpretative consolidate
  • Le intercettazioni e la cosiddetta 'droga parlata' possono costituire prova sufficiente per condanna e per la valutazione dell'ingente quantità, purché siano presenti riscontri concreti e indipendenti (tabulati, agganci celle, servizi OCP, GPS, riscontri investigativi) e la motivazione mostri rigore e coerenza
  • La contestazione temporale degli illeciti (chiusa vs aperta) va desunta dal capo d'imputazione: se il capo descrive condotte riferite a un arco temporale o a eventi (es. consegne specifiche in aprile) gli accertamenti successivi coerenti con quegli eventi possono essere valorizzati
  • Per la qualificazione della consumazione (e per escludere il mero tentativo) nel traffico di stupefacenti è necessario che dalle risultanze emerga il concreto possesso o la gestione dell'operazione di importazione/trasferimento; intercettazioni che attestino il possesso dei carichi possono essere decisive
  • La sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità può essere accertata anche in assenza di sequestro fisico, se il quadro probatorio supera la soglia minima prevista dalla giurisprudenza (criteri basati sul rapporto fra quantità di principio attivo e valori tabellari)
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in mancanza di elementi positivi rilevanti a favore dell'imputato; non è sufficiente l'assenza di specifici precedenti per ottenerle

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