Sentenza del 21/01/2015 n. 1005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica notificato il 21 luglio 1999 per l’IVA 1995, con cui era stata recuperata maggiore imposta in seguito alla riduzione del credito dichiarato dalla società. La CTP di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cessazione derivasse alternativamente da un condono ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 oppure da un’istanza di accertamento con adesione. In Cassazione l’Agenzia ha contestato, da un lato, la motivazione della CTR, che aveva attribuito efficacia estintiva a una comunicazione relativa, secondo le risultanze processuali, a un diverso giudizio; dall’altro, la violazione di legge, sostenendo che la mera istanza di accertamento con adesione, non seguita dal perfezionamento dell’accordo, non estingue la lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione su una ricostruzione non giustificata delle risultanze processuali circa il condono e che la sola presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non comporta la cessazione della materia del contendere: essa sospende per 90 giorni il termine per impugnare, mentre, se l’accordo non si perfeziona, la controversia prosegue. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare le questioni di merito rimaste assorbite e liquidare anche le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa nel merito la debenza dell’IVA.
Norme richiamate
anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte
La cessazione della materia del contendere richiede un mutamento effettivo della situazione controversa, il riconoscimento concorde delle parti e l’integrale soddisfacimento della pretesa di chi ha agito; non basta una mera iniziativa procedurale del contribuente.
La presentazione dell'istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, del D.Lgs. n. 218 del 1997 , ex art. 6, del termine per l'impugnazione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. 4247/2013), per il periodo di 90 gg., mentre la mancata conclusione dell'accordo determina l'impugnazione dell'atto impositivo, in difetto della quale l'atto medesimo diventa definitivo (Cass. 28051/2009).
L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine d’impugnazione, ma non definisce da sola l’accertamento né estingue il giudizio. Se l’accordo non si perfeziona, il contribuente deve impugnare l’atto entro i termini applicabili, altrimenti questo diventa definitivo.
La decisione non formula un principio interpretativo autonomo sull’art. 16: esclude in concreto che la comunicazione prodotta dimostrasse la definizione condonale della controversia, poiché era riferibile a un diverso giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, il vizio di motivazione sussiste allorquando si sia in presenza di una errata valutazione delle risultanze di causa, sicchè la decisione venga a fondarsi su di un'erronea ricostruzione del fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto controverso.
Il vizio motivazionale ricorre quando la valutazione errata delle risultanze processuali conduce a ricostruire erroneamente un fatto decisivo per la decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata per il solo fatto che una parte abbia avviato una procedura di definizione: occorre che la pretesa controversa sia stata effettivamente soddisfatta e che le parti riconoscano il mutamento della situazione.
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non equivale al perfezionamento dell’accordo e non estingue il giudizio tributario; comporta soltanto la sospensione per 90 giorni del termine d’impugnazione.
- Se l’adesione non si perfeziona, il contribuente deve impugnare l’atto entro i termini applicabili; in mancanza, l’atto diventa definitivo.
- Una comunicazione relativa a un diverso giudizio non prova la definizione della controversia in esame: il giudice deve verificarne la pertinenza e confrontarsi con le risultanze processuali contrarie.
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