Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite nasce da un'azione con cui un originario creditore bancario, poi sostituito per successive cessioni del credito da altre società, ha chiesto di dichiarare inefficace nei propri confronti, o comunque simulato, un atto notarile del 17 luglio 2017 con cui la debitrice aveva trasferito a un terzo un compendio immobiliare in cambio di un contratto di mantenimento vitalizio. La domanda era fondata sull'assunto che i crediti verso la debitrice e i suoi fideiussori fossero anteriori all'atto dispositivo e già assistiti da decreto ingiuntivo esecutivo o da fideiussioni precedenti. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha sostanzialmente confermato la decisione, limitandosi a ridurre parzialmente le spese di primo grado. In cassazione la debitrice ha denunciato, con tre motivi, soprattutto la violazione degli artt. 100, 111 e 342 c.p.c., della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la legittimazione e la titolarità del credito in capo alle società intervenute sulla sola base della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di un link ipertestuale, senza la produzione del contratto di cessione e senza una prova certa dell'inclusione del credito specifico nel portafoglio ceduto. I motivi secondo e terzo, relativi rispettivamente alla prova dell'intervento e alla natura onerosa del contratto vitalizio ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse errato nel considerare provata la titolarità del credito in capo alle cessionarie sulla base della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del rinvio a un sito internet mediante link ipertestuale. La Corte ha ribadito che, nelle cessioni in blocco disciplinate dall'art. 58 t.u.b., il cessionario deve dimostrare con certezza l'inclusione del credito specifico nella cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore ceduto; non è sufficiente una prova meramente plausibile. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla legittimazione ad agire e alla verifica dell'interesse/legittimazione sostanziale delle intervenute cessionarie
richiamato per l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso
richiamato nel motivo di appello/ricorso in relazione alla critica alla sentenza di merito
richiamata in combinato con l'art. 58 t.u.b. per la disciplina delle cessioni in blocco
la cessione in blocco richiede che il cessionario provi l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento del debitore
richiamato per l'intervento adesivo nel giudizio di merito
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito
richiamato nel secondo motivo per il riparto dell'onere della prova, poi assorbito
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in tema di revocatoria ordinaria e elemento soggettivo del terzo acquirente
richiamato dalla parte in appello per chiedere la sospensione del giudizio
richiamato per i termini istruttori nel giudizio di primo grado
richiamato in relazione alla dichiarazione di esecutorietà dei decreti ingiuntivi
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
parametri di impugnazione dedotti con i motivi di ricorso per cassazione
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
nel motivo assorbito, evocato per la natura onerosa del contratto di mantenimento vitalizio e per l'elemento soggettivo richiesto nella revocatoria
Massime di principio
- Chi agisce o interviene in giudizio quale cessionario di un credito in blocco deve fornire prova documentale certa che il credito specifico rientri nel perimetro della cessione; non è sufficiente il solo richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o a un elenco accessibile tramite link se da essi non emerga in modo univoco il credito azionato.
- Nelle cessioni di crediti bancari in blocco ex art. 58 t.u.b., la prova della titolarità del credito da parte del cessionario può essere desunta anche da elementi indiretti solo se consentono una identificazione certa del credito; il criterio della mera plausibilità non basta.
- Il riconoscimento espresso o implicito da parte del debitore ceduto può esonerare il cessionario dall'onere di provare l'inclusione del credito nella cessione; in difetto di tale riconoscimento, l'onere probatorio resta integro in capo al cessionario.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per difetto di prova della legittimazione sostanziale della parte intervenuta, i motivi ulteriori che presuppongono la validità dell'intervento o affrontano questioni assorbite restano logicamente e giuridicamente assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21261/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21270/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_civile · 23 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21271/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →