Cassazione Civile, Ordinanza n. 14034/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione familiare in cui due figli del de cuius hanno convenuto in giudizio la nipote, altri familiari e, in origine, anche la madre poi deceduta, chiedendo: l'annullamento, per incapacità di intendere e di volere del genitore, dell'atto di costituzione di una società in nome collettivo, della successiva cessione di quote a favore della nipote e del testamento olografo; in subordine l'annullamento per errore e violenza; ulteriormente l'accertamento della simulazione assoluta o relativa, ovvero della donazione indiretta, degli atti societari e di trasferimento quote; infine la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima. In primo grado il Tribunale ha respinto le domande di nullità e annullabilità e ha poi accolto la simulazione relativa della cessione di quote qualificandola come donazione indiretta, disponendone la riduzione e condannando la convenuta al pagamento di una somma in favore degli attori. In appello la decisione è stata in larga parte confermata. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 542, comma 2, 553, 555 e 556 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe quantificato in modo errato quanto spettante ai legittimari, perché avrebbe detratto dalla somma da restituire anche l'importo riferibile a legittimari che non avevano chiesto la riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, perché ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che i ricorrenti avevano affermato la notificazione della sentenza impugnata via PEC, ma non avevano depositato la relata di notifica; inoltre il ricorso risultava comunque proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la sentenza sia stata notificata ma in cassazione non sia prodotta la relata, l'improcedibilità va rilevata d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come parametro per la quota spettante ai legittimari e per la riduzione delle disposizioni lesive.
Richiamato dai ricorrenti in tema di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva.
Richiamato dai ricorrenti per il calcolo della massa di calcolo e della disponibile nella tutela dei legittimari.
La sua funzione è quella di presidiare, con efficacia sanzionatoria, il deposito degli atti necessari all'avvio e alla prosecuzione del giudizio di cassazione; la mancata produzione della relata di notifica, in presenza di notifica della sentenza, comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
La definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta del consigliere delegato in sede camerale, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni economiche previste per l'esito processuale definito in quel modo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 CEDU
La Corte ha escluso il contrasto con il giusto processo, affermando che la disciplina dell'improcedibilità incide sulla prosecuzione del procedimento per inattività della parte e non sull'accesso al giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare la relata di notifica; in difetto, l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- L'onere di deposito della relata serve a garantire la regolare sequenza processuale e costituisce un presidio sanzionatorio funzionale alla certezza dei termini dell'impugnazione.
- L'inosservanza degli adempimenti richiesti per l'accesso al giudizio di cassazione non viola di per sé l'art. 6 CEDU, poiché rientra nelle legittime esigenze di certezza, ragionevole durata e buona amministrazione della giustizia.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Come è indicizzato
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