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Sentenza

Sentenza n. 1387/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202100807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di cessazione dell'attività ricettiva relativamente a tre camere non autorizzate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento comunale del 23 luglio 2021, adottato dopo un controllo della Questura, con cui le è stata ordinata la cessazione dell'attività ricettiva limitatamente a tre camere allestite al piano interrato e non autorizzate. La struttura risultava autorizzata per 26 camere e 44 posti letto, mentre il controllo aveva accertato l'incremento a 29 camere senza preventiva comunicazione della variazione e senza SCIA in variazione. Una delle camere risultava inoltre occupata da un cliente non inserito nel Web Alloggiati. Sono stati dedotti: eccesso di potere per vizio del procedimento, errore, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il verbale non avrebbe contestato l'effettiva fruizione delle camere e che il provvedimento sarebbe stato adottato senza adeguato contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il provvedimento perché la contestazione riguardava la mancata preventiva comunicazione della variazione degli elementi dichiarati nella SCIA, non essendo quindi decisiva la fruizione concreta delle camere. In ogni caso, il verbale attestava che una delle tre camere era occupata da un cliente. Il Comune aveva correttamente applicato gli artt. 21, comma 3, lett. a), e 23, comma 2, l.r. n. 16/2004, che impongono la comunicazione preventiva delle variazioni e consentono il divieto di prosecuzione dell'attività svolta senza dichiarazione, comunicazione, nulla osta o autorizzazione necessari. È stata esclusa la carenza di motivazione, poiché il provvedimento rendeva comprensibili i presupposti di fatto e di diritto e richiamava per relationem il verbale di contestazione. È stata respinta anche la censura partecipativa: il Comune aveva motivato l'omissione del contraddittorio con esigenze di celerità connesse alla tutela della sicurezza e dell'igiene, e la ricorrente non aveva indicato quali specifici elementi avrebbe potuto apportare per determinare un diverso esito. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente conosceva la situazione mediante la notifica del verbale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del Comune; è stata invece esclusa la possibilità di porre a carico della soccombente gli oneri riflessi relativi al rapporto retributivo dell'avvocato pubblico.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 3, lett. a), l.r. Emilia-Romagna n. 16/2004

    Il titolare o il gestore di strutture ricettive: a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di Segnalazione certificata di inizio attività

    La variazione del numero delle camere rispetto a quanto dichiarato nella SCIA deve essere preventivamente comunicata al Comune.

  • art. 23, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 16/2004

    Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi: a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge

    La violazione degli obblighi dichiarativi o autorizzativi legittima il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando rende comprensibili le ragioni di fatto e di diritto del provvedimento, anche mediante richiamo per relationem al verbale di contestazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La deroga alle garanzie partecipative può essere giustificata da esigenze di celerità connesse alla tutela della sicurezza e dell'igiene; la doglianza partecipativa deve inoltre indicare gli elementi concreti che avrebbero potuto incidere sull'esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Secondo il richiamo operato dal giudice, l'onere di indicare l'apporto procedimentale concretamente pretermesso resta attuale e si collega alla specificità dei motivi e all'interesse ad agire.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; chi deduce la violazione della partecipazione deve indicare gli elementi che avrebbe sottoposto all'amministrazione e la loro potenziale incidenza sull'esito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale impone al gestore di una struttura ricettiva di comunicare preventivamente ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA, l'incremento del numero delle camere senza comunicazione e senza SCIA in variazione integra una violazione autonoma, indipendentemente dalla prova della concreta fruizione di tutte le camere non autorizzate.
  • Il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva è legittimo quando l'attività venga esercitata in difformità dagli elementi dichiarati e senza i necessari adempimenti dichiarativi o autorizzativi previsti dalla disciplina regionale.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo è sufficiente quando espone il percorso logico-giuridico e i presupposti fattuali della decisione, anche mediante motivazione per relationem a un verbale di accertamento conosciuto dall'interessato.
  • La violazione delle garanzie partecipative non può essere dedotta in modo meramente formale: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe concretamente sottoposto all'amministrazione e che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
  • Le esigenze di celerità correlate alla tutela della sicurezza e dell'igiene possono giustificare l'omissione del contraddittorio procedimentale, purché siano esplicitate nel provvedimento e la parte non dimostri l'utilità concreta dell'apporto partecipativo.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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