L.R. Emilia-Romagna 16/2004
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna apertura, classificazione, gestione, controlli, prezzi, sanzioni e regole transitorie delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, oltre ad alcune tipologie particolari. Prevede SCIA, competenze comunali e regionali, obblighi di comunicazione, classificazione a stelle/categorie e sanzioni. Molte disposizioni richiamano atti attuativi regionali.
Disciplina delle strutture ricettive turistiche in Emilia-Romagna
Disciplina delle strutture ricettive turistiche in Emilia-Romagna
La legge disciplina, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, l’apertura, la gestione, la classificazione e i controlli delle strutture ricettive destinate all’ospitalità turistica. Il provvedimento coordina competenze di Comuni e Regione, introduce obblighi amministrativi e di pubblicità dei prezzi, e prevede sanzioni e norme transitorie.
Ambito di applicazione e competenze
La disciplina riguarda le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, nonché alcune ulteriori tipologie ricettive espressamente individuate. I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative ad apertura, esercizio, classificazione e vigilanza sui prezzi; la Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, raccolta dati e definizione degli standard applicativi tramite atti di Giunta.
Definizioni e tipologie di strutture
La legge distingue tra:
- strutture ricettive alberghiere;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- strutture ricettive extralberghiere;
- altre tipologie ricettive specifiche.
Per le aperture si distinguono strutture annuali e stagionali: l’apertura annuale deve durare almeno nove mesi complessivi nell’anno solare; quella stagionale almeno tre mesi consecutivi e comunque non più di nove mesi complessivi.
Sono previste specificazioni aggiuntive per alcune strutture, tra cui residenza d’epoca, motel, meublé/garni, centro benessere, beauty farm, villaggio-albergo, centri congressi e centro vacanza. La Regione definisce i requisiti e le condizioni per l’utilizzo di tali qualificazioni.
Strutture alberghiere
Gli alberghi sono strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico, che offrono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione. Le residenze turistico-alberghiere possono utilizzare la denominazione “residence” e offrono alloggio in unità abitative o camere con requisiti definiti dagli atti regionali. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere la parte di capacità ricettiva riferita rispettivamente a unità abitative o a camere/suite non può superare il 40 per cento del totale.
I motel devono assicurare uno standard minimo di servizi di autorimessa, assistenza meccanica, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda/fredda e bar.
Strutture all’aria aperta
I campeggi sono complessi aperti al pubblico per la sosta di turisti prevalentemente dotati di tenda o mezzi autonomi di pernottamento; possono ospitare in misura limitata anche unità mobili o fisse per chi ne sia privo, entro il limite del 35 per cento delle piazzole autorizzate.
I villaggi turistici ospitano prevalentemente turisti privi di mezzi autonomi di pernottamento e devono avere almeno il 35 per cento delle piazzole attrezzate con unità abitative fisse o mobili fornite dal gestore, percentuale che può arrivare al 100 per cento.
Sono previsti anche i marina resort, con disciplina affidata a deliberazione regionale per requisiti, modalità di apertura, esercizio e classificazione.
È vietata la vendita frazionata delle piazzole o unità abitative fisse, la cessione di diritti reali di godimento e l’affitto ultrannuale; in aree montane e in alcune altre aree sono previste quote massime di locazione annuale. Gli allestimenti mobili e i preingressi indicati dalla legge non sono soggetti a permesso di costruire o DIA, se privi di collegamento permanente al suolo e rimovibili.
Strutture extralberghiere e altre tipologie
Le case per ferie sono strutture senza scopo di lucro, gestite da enti pubblici, associazioni o altri soggetti con finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per dipendenti e familiari.
Gli ostelli per la gioventù sono destinati a soggiorni limitati di giovani e accompagnatori, di norma gestiti da enti pubblici o soggetti senza scopo di lucro, ma anche da privati previo accordo col Comune.
I rifugi alpini ed escursionistici sono destinati a ospitalità e ristoro in zone montane o comunque favorevoli alle escursioni; i rifugi escursionistici devono essere di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro.
Gli affittacamere sono esercizi imprenditoriali con massimo sei camere in non più di due appartamenti nello stesso stabile. Se svolti congiuntamente a un esercizio di ristorazione da stesso titolare e in struttura unitaria, possono assumere la denominazione di “locanda”.
Le case e appartamenti per vacanze sono immobili arredati con servizi autonomi, gestiti in forma imprenditoriale per locazioni turistiche di durata non superiore a cinque mesi consecutivi.
Gli appartamenti ammobiliati per uso turistico restano fuori dalla disciplina delle case e appartamenti per vacanze quando il proprietario o usufruttuario loca fino a tre unità, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione d’impresa, con contratti fino a sei mesi consecutivi.
L’attività saltuaria di alloggio e prima colazione, identificabile come bed & breakfast, si svolge nell’abitazione di residenza o dimora abituale, in massimo tre stanze e sei posti letto, con eventuale letto aggiunto per minori di dodici anni; è ammessa per massimo 120 giorni nel periodo di disponibilità o, in alternativa, 500 pernottamenti annui.
Sono inoltre previste strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, riservate a soci o dipendenti di enti, associazioni e cooperative, e aree attrezzate di sosta temporanea per caravan, autocaravan, camper e simili. Una specifica disciplina è prevista anche per le aree di sosta temporanea per tende a servizio di cammini, ciclovie e percorsi escursionistici.
Titoli abilitativi e avvio dell’attività
L’avvio delle attività ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere avviene mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente. La SCIA sostituisce anche l’autorizzazione sanitaria richiamata dalla normativa statale.
Per le strutture extralberghiere, per le attività di bed & breakfast, per le strutture all’aria aperta non aperte al pubblico e per le aree attrezzate di sosta temporanea, la legge richiede anch’essa la SCIA, su modulistica comunale conforme al modello regionale.
Il subentro nella titolarità o nella gestione è efficace immediatamente con SCIA. La SCIA indica, tra l’altro, denominazione, capacità ricettiva, periodo di apertura e ubicazione; per alcune tipologie va allegata o resa la dichiarazione di classificazione.
Requisiti di esercizio, assicurazione e rappresentanza
L’esercizio è subordinato al rispetto delle prescrizioni statali su iscrizione al registro imprese, requisiti di pubblica sicurezza e assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione. Le strutture devono trovarsi in immobili conformi alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, e alla destinazione d’uso.
Il titolare o gestore deve comunicare preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati, i dati di consistenza ricettiva e movimento clienti alla Regione, nonché le informazioni utili all’aggiornamento della banca dati regionale e i periodi di apertura/chiusura secondo le modalità regionali.
Le strutture alberghiere e all’aria aperta devono stipulare e rinnovare periodicamente una polizza di responsabilità civile verso i clienti; in difetto, il Comune sospende l’attività fino all’adempimento.
La gestione può avvenire anche tramite rappresentanti muniti dei requisiti soggettivi; se il titolare è un ente o una società, la SCIA deve indicare il rappresentante con funzioni di gestore.
Classificazione delle strutture
Gli alberghi e i complessi turistici all’aria aperta sono classificati in base ai requisiti fissati dagli atti regionali: gli alberghi da una a cinque stelle, con possibilità di “superior” e cinque stelle lusso; le residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle; i campeggi da una a cinque stelle; i villaggi turistici da due a cinque stelle.
Le strutture extralberghiere sono classificate, se previsto, in prima, seconda o terza categoria.
La classificazione è attestata tramite targa esposta in modo ben visibile all’esterno e all’interno della struttura. Ha validità a tempo indeterminato, ma deve essere aggiornata entro novanta giorni in caso di mutamento dei requisiti. Il Comune può rettificare d’ufficio la classifica o impedirne la prosecuzione se i requisiti minimi vengono meno.
Prezzi, comunicazioni e banca dati regionale
Le strutture devono esporre in modo ben visibile la tabella dei prezzi dei servizi nel luogo di ricevimento. I prezzi pubblicizzati inferiori a quelli esposti devono indicare chiaramente periodo di validità e condizioni; in mancanza, l’offerta vale per tutto l’anno solare. I prezzi esposti comprendono alloggio, oneri e imposte, salvo eventuale imposta di soggiorno indicata a parte.
Le caratteristiche delle strutture devono essere comunicate al Comune secondo le modalità e tempistiche fissate dalla Regione. Le nuove aperture, le riattivazioni, i subentri con variazioni e le comunicazioni delle imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze seguono regole specifiche.
Gli enti locali trasmettono alla Regione i dati per la banca dati regionale delle strutture ricettive; il Comune comunica anche nuove SCIA, divieti di prosecuzione e chiusure temporanee. È inoltre istituito il codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive presenti sul territorio regionale, come informazione supplementare della banca dati regionale e per l’interscambio con la banca dati nazionale.
Sanzioni, sospensione e divieto di prosecuzione
La legge prevede sanzioni amministrative per apertura o gestione senza SCIA, per irregolarità nella dichiarazione, per mancata comunicazione di variazioni, per violazione dei limiti quantitativi e tipologici, per omissioni sulle comunicazioni al Comune, per violazioni delle norme sui prezzi e per altre inadempienze.
Il Comune può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività se mancano i titoli, se vengono meno requisiti essenziali o se l’immobile non è conforme alle prescrizioni e non viene regolarizzato. Può inoltre sospendere temporaneamente l’attività per gravi irregolarità o reiterazione delle violazioni. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applicano le norme di pubblica sicurezza richiamate.
Reclami e controlli
Gli ospiti possono presentare reclamo al Comune per carenze nella gestione o presunte violazioni degli obblighi del gestore. I Comuni effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, sui requisiti e sulle condizioni di esercizio, e applicano le sanzioni di competenza in caso di accertate violazioni.
Disposizioni su usi occasionali e campeggi temporanei
Gli enti e le associazioni che operano nel sociale, culturale e sportivo possono utilizzare occasionalmente immobili non destinati abitualmente alla ricettività come ostelli per la gioventù, per non più di 21 giorni e in coincidenza con specifiche manifestazioni, previo nulla osta comunale o silenzio-assenso dopo 30 giorni.
È vietato il campeggio libero nel territorio regionale, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge e dalla normativa richiamata. I Comuni possono autorizzare per massimo 15 giorni campeggi mobili organizzati da enti, associazioni e organizzazioni con finalità sociali, culturali e sportive, con specifiche condizioni igienico-sanitarie e assicurative; anche qui opera il silenzio-assenso dopo 30 giorni.
Regime transitorio e abrogazioni
Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi alle nuove dichiarazioni e agli atti regionali attuativi entro i termini previsti; possono mantenere la precedente classificazione per un periodo limitato, in presenza di impegni ad effettuare gli interventi necessari.
Sono previste norme transitorie specifiche per i bed & breakfast già avviati sulla base della precedente disciplina e per l’adeguamento urbanistico delle strutture all’aria aperta.
La legge abroga progressivamente le precedenti discipline regionali sulle aziende alberghiere, sui complessi turistici all’aria aperta, sulle strutture extralberghiere e sui bed & breakfast, con decorrenza collegata alla pubblicazione degli atti di Giunta regionale attuativi.
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