Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20053/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (anni 2011-2012). Contestava che le fatture fossero inesistenti in quanto sarebbero state contabilizzate dalla destinataria Cepas s.r.l. e sarebbero state relative a un acconto su contratto di appalto o a una prestazione autonoma di garanzia funzionale al subentro nel leasing; denunciava inoltre la mancanza di prova di un ritorno economico verso TH Real Estate s.r.l. e la carenza del dolo specifico (finalità di consentire l'evasione fiscale a terzi). Infine, censurava la durata delle pene accessorie alla luce della prescrizione parziale dei reati fino a settembre 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché il ricorso non contrasta specificamente la ratio decidendi delle sentenze di merito e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. I giudici hanno confermato che, sulla base del compendio probatorio, le fatture erano fittizie: non vi erano lavori eseguiti, non erano prodotti allegati comprovanti il contratto di appalto né un contratto di garanzia, e risultava un trasferimento di ricchezza da Cepas a TH Real Estate privo di causa (finanziamento dissimulato), idoneo ad esporre costi non dovuti e a consentire l'evasione. È stata altresì ritenuta provata la sussistenza del dolo specifico dell'emittente, che si era proposto di consentire a terzi l'evasione, senza che fosse necessario provare l'effettivo conseguimento dell'evasione da parte del terzo. La Corte ha confermato la statuizione sulle pene accessorie applicate dal Tribunale (come non impugnate in appello) ritenendo che la loro durata sia implicita e congrua ai sensi dell'art. 133 c.p. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito il principio che il reato di emissione di fatture inesistenti è istantaneo e si consuma alla data di emissione della fattura, o, in caso di plurimi episodi nello stesso periodo di imposta, all'emissione dell'ultima: perciò la prescrizione non era maturata per le fatture del 2012. In sintesi, il ricorso è stato respinto/inammissibile e la condanna è stata confermata in relazione alle fatture del 2012 (con proscioglimento per prescrizione, non impugnato, relativo ad alcune fatture del 2011).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1

    Definisce le "operazioni non realmente effettuate" includendo anche le inesistenze giuridiche; la Corte ha ritenuto che le fatture siano riconducibili a operazioni non realmente effettuate, anche se esisteva una movimentazione finanziaria, perché la natura giuridica era diversa (finanziamento non correlato a prestazione)

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Prevede il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che il momento consumativo del reato è istantaneo (data di emissione o ultima fattura nel medesimo periodo d'imposta)

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norme che individuano le censure possibili in cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione); la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che non si confrontano con le motivazioni e propongono ricostruzioni alternative dei fatti

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12

    Prevede pene accessorie per i reati tributari; la Corte ha confermato l'applicazione delle pene accessorie disposte in primo grado, rilevando che la determinazione della loro durata deve rispettare i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena nel caso concreto; la Corte osserva che la durata delle pene accessorie deve essere determinata secondo questi criteri e, nel caso, la durata imposta è stata ritenuta congrua

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 n. 1

    Rilevato come principio fiscale che le operazioni di finanziamento sono esenti IVA; la Corte lo usa per distinguere la natura fiscale di un finanziamento rispetto a un acconto su appalto

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono confrontarsi direttamente con la ratio decidendi delle sentenze di merito: la mera proposta di un'interpretazione alternativa dei fatti è inammissibile.
  • Le "operazioni non realmente effettuate" ai fini del d.lgs. n. 74/2000 comprendono anche le inesistenze giuridiche: se la realtà economica è diversa dalla causale indicata in fattura (es. finanziamento camuffato da acconto), l'operazione può essere qualificata come inesistente ai fini fiscali e penali.
  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico richiede la rappresentazione e la volizione dell'emissione della fattura con la finalità di consentire a terzi l'evasione fiscale; non è necessario dimostrare che l'evasione sia effettivamente riuscita.
  • Il momento consumativo del reato di emissione di fatture inesistenti è istantaneo: cade alla data di emissione del documento oppure, se più fatture nello stesso periodo d'imposta, all'ultima fattura; di conseguenza i termini di prescrizione decorrono da quel momento.
  • Il fatto che una fattura sia annotata in contabilità dal destinatario non esclude di per sé l'inesistenza dell'operazione: occorre valutare la corrispondenza tra realtà economica e qualificazione giuridica posta in fattura.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie deve essere motivata concretamente ai sensi dell'art. 133 c.p.; tuttavia, se la statuizione di primo grado non è stata impugnata, la corte d'appello può confermarla salvo vizio di motivazione specificamente dedotto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.