Cassazione Civile, Ordinanza n. 24108/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore cambiario)
La controversia
La controversia trae origine da due pagherò cambiari dell'importo di euro 16.582 ciascuno, emessi da una terza società e avallati dalla ricorrente. La beneficiaria dei titoli intimava precetto alla garante cambiaria. La società avallante proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo che le cambiali erano state compilate abusivamente e contra pacta, in particolare con riguardo alle date di scadenza e al luogo di emissione, elementi che sarebbero stati lasciati in bianco al momento della consegna. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione, rilevando da un lato l'inammissibilità/insussistenza della legittimazione dell'avallante a sollevare l'eccezione di riempimento abusivo, attinente ai rapporti sostanziali tra le parti, e dall'altro l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la garante, poiché le date apposte sui titoli erano comunque successive a quelle pattuite, senza anticipazione dell'obbligazione di garanzia. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione di norme della legge cambiaria, del codice di procedura civile e del codice civile, sostenendo di essere parte anche della scrittura transattiva contenente un patto di riempimento e dunque legittimata a contestare l'abusivo completamento dei titoli; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, invocandone la compensazione per la complessità della causa e conseguentemente la riforma della statuizione sulle spese in caso di accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per la struttura confusa e promiscua delle censure, sia perché la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma e non specificamente impugnata: l'assenza di qualsivoglia pregiudizio per l'avallante, dato che le date riportate sui titoli erano successive a quelle pattuite e non avevano comportato un'anticipazione dell'obbligazione di garanzia. Poiché tale ratio autonoma era rimasta intatta, le censure sul punto non potevano condurre alla cassazione. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, la riproduzione della scrittura transattiva nel ricorso era carente, non consentendo di verificare i presupposti dell'orientamento invocato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta generica e comunque rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione; la censura sulle spese in caso di accoglimento del primo motivo è stata reputata un mero non motivo, perché tale conseguenza discende già ex lege dall'art. 336, primo comma, c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'avallante contro il precetto fondato su cambiali
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
artt. 2, 14, 37, 65, 66, 100, 101 e 102 legge cambiaria
richiamati nel primo motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile
artt. 115, 116, 100, 102 e 91 c.p.c.
richiamati nel primo e nel secondo motivo
artt. 2697, 1362-1371, 2727, 2729, 1992, 1993 e 1372 c.c.
richiamati a sostegno della censura sul patto di riempimento e sulla prova del riempimento abusivo
richiamato quale fondamento del principio secondo cui l'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma rende inammissibile il motivo per difetto di interesse
richiamato per affermare che gli effetti sulle spese seguono ex lege dall'accoglimento dell'impugnazione principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato in relazione alla modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non censura specificamente tutte le autonome motivazioni.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro ciascuna ratio decisiva della sentenza impugnata; la mancata critica di una motivazione autonoma rende inutilizzabili le doglianze rivolte alle altre.
- La possibilità di compensare le spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
- La censura che si limiti a prospettare in modo generico le conseguenze di un eventuale accoglimento del motivo precedente non integra un motivo autonomo di ricorso, se l'effetto indicato è già previsto dalla legge.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare un patto di riempimento o un abusivo completamento di titoli se il ricorso non riproduce adeguatamente il contenuto dell'accordo e non consente il controllo dei presupposti di fatto della doglianza.
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