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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25345/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini IRES 2011, contestando la ripresa a tassazione di costi consistenti nei compensi spettanti agli associati in partecipazione, ritenuti indeducibili dall'Ufficio. Le decisioni di merito erano risultate favorevoli alla contribuente. In cassazione, la controversia è stata poi investita dalla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018: la contribuente ha depositato la documentazione attestante l'adesione alla definizione, la domanda, la ricevuta e i modelli F24 di pagamento dell'intero importo dovuto. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non risulta un diniego della definizione impugnato, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo per decorso del termine e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia rientrava nella definizione agevolata e che, essendo stato effettuato il pagamento in unica soluzione e non essendo intervenuto nei termini alcun diniego, il processo si è estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata e il contribuente dimostra il pagamento dovuto nei termini previsti, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere se non interviene un diniego tempestivamente impugnato.
  • Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è decisiva anche la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio comporta la regolazione delle spese secondo il criterio indicato dalla Corte e può escludere, in concreto, l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti normativi.
  • In presenza di disciplina speciale di condono/definizione agevolata, la prosecuzione del giudizio dipende dall'attivazione delle parti nei termini stabiliti e dall'eventuale impugnazione del diniego, non essendo sufficiente la sola pendenza formale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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