Cassazione Civile, Ordinanza n. 25345/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini IRES 2011, contestando la ripresa a tassazione di costi consistenti nei compensi spettanti agli associati in partecipazione, ritenuti indeducibili dall'Ufficio. Le decisioni di merito erano risultate favorevoli alla contribuente. In cassazione, la controversia è stata poi investita dalla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018: la contribuente ha depositato la documentazione attestante l'adesione alla definizione, la domanda, la ricevuta e i modelli F24 di pagamento dell'intero importo dovuto. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non risulta un diniego della definizione impugnato, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo per decorso del termine e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia rientrava nella definizione agevolata e che, essendo stato effettuato il pagamento in unica soluzione e non essendo intervenuto nei termini alcun diniego, il processo si è estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
Richiamato come base della definizione agevolata della controversia tributaria cui la parte contribuente ha aderito.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018
Richiamati per la disciplina della definizione agevolata depositata in giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e l'assenza di un diniego impugnato comportano l'estinzione del processo.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove non ricorrano i presupposti processuali indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra in una definizione agevolata e il contribuente dimostra il pagamento dovuto nei termini previsti, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere se non interviene un diniego tempestivamente impugnato.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è decisiva anche la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta la regolazione delle spese secondo il criterio indicato dalla Corte e può escludere, in concreto, l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti normativi.
- In presenza di disciplina speciale di condono/definizione agevolata, la prosecuzione del giudizio dipende dall'attivazione delle parti nei termini stabiliti e dall'eventuale impugnazione del diniego, non essendo sufficiente la sola pendenza formale del ricorso.
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