Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile industriale-realizzato in appalto e successivamente rivenduto alla società ricorrente, che lo aveva poi locato a terzi. Dopo pochi mesi dall'inizio della locazione, la conduttrice aveva lamentato infiltrazioni d'acqua e umidità in uffici e magazzino, con necessità di lavori straordinari. La proprietaria aveva promosso accertamento tecnico preventivo e poi causa ordinaria chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, deducendo responsabilità del venditore ex art. 1490 c.c. e dei costruttori/progettisti ex art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo, in sintesi, che i difetti della copertura del magazzino fossero dovuti a carente manutenzione e non a vizi costruttivi o progettuali, mentre per gli uffici aveva condiviso le conclusioni della c.t.u. Nel ricorso per cassazione la società proprietaria ha articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e delle norme tecniche di settore per avere il giudice aderito acriticamente alla c.t.u. senza considerare le osservazioni del consulente di parte e gli asseriti errori di calcolo; 2) vizio motivazionale per omessa valutazione delle note tecniche di parte; 3) violazione dell'art. 1669 c.c. per non avere riconosciuto la presunzione di responsabilità del costruttore/progettista a fronte delle infiltrazioni e dell'asserita scarsa efficacia delle opere di smaltimento; 4) nullità per motivazione contraddittoria o insufficiente, assumendo che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze tra A.T.P. e c.t.u. sulla causa dei vizi; 5) violazione del contraddittorio nella c.t.u. e degli artt. 194 e 198 c.p.c., deducendo che il consulente avrebbe considerato misure e una memoria non autorizzata; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè una contestazione di infiltrazioni del 2004 che, secondo la ricorrente, smentiva l'affermazione di assenza di difetti nel periodo intermedio tra costruzione e danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse escluso in modo coerente la sussistenza di vizi da errata progettazione o da cattiva esecuzione, attribuendo le infiltrazioni al difetto di manutenzione dell'immobile sulla base delle risultanze tecniche. I motivi fondati sul vizio di motivazione o sull'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili perché, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la decisione di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità si basano sulle medesime questioni di fatto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di norme tecniche, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei calcoli tecnici. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché il Tribunale aveva escluso la responsabilità ex art. 1669 c.c. proprio valorizzando un fatto escludente, cioè la carenza di manutenzione, gravante sulla proprietaria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la denuncia di travisamento, dopo la riforma, è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e non per ottenere una rivalutazione della motivazione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la nullità dell'indagine peritale non risultava adeguatamente dedotta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle parti costituite, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda contro il venditore per vizi della cosa venduta, ma non accolto perché la decisione si è concentrata sull'esclusione in fatto di una causa di vizio imputabile alla venditrice.
La Corte conferma che la presunzione di responsabilità del costruttore è superabile mediante la dimostrazione di fatti precisi e concordanti che escludano la sua responsabilità; nella specie, la carenza di manutenzione ha escluso il nesso con difetti costruttivi o progettuali.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di attività del consulente tecnico, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare le modalità di consulenza tecnica e i chiarimenti del c.t.u.
Invocato per denunciare una pretesa violazione del contraddittorio nell'espletamento della c.t.u. e nei chiarimenti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle asserite irregolarità della consulenza tecnica.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o insufficiente; la Corte ha escluso che il vizio prospettato integrasse tale ipotesi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. sulle stesse questioni di fatto, il motivo è precluso.
L'appello è stato dichiarato inammissibile; ciò ha determinato la preclusione del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
La Corte ne applica il meccanismo preclusivo: quando l'inammissibilità dell'appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della sentenza impugnata, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione del contraddittorio nella c.t.u., senza accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione del diritto di difesa nella c.t.u., senza accoglimento.
art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso totalmente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di norme tecniche o di errori di calcolo in una richiesta di nuova valutazione del merito tecnico o della prova; la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare insufficienze, contraddizioni o pretesi travisamenti della motivazione se non nei casi di motivazione meramente apparente.
- Quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per le medesime ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
- In materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., la presunzione a carico del costruttore può essere vinta dalla dimostrazione di un fattore causale alternativo, come la mancata manutenzione dell'opera, idoneo a escludere che i difetti derivino da vizi di progettazione o di esecuzione.
- La deduzione di nullità dell'indagine tecnica o di violazione del contraddittorio nella consulenza d'ufficio è inammissibile in cassazione se la questione non risulta specificamente e tempestivamente devoluta nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28324/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28367/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28368/2022 del 29/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →