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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28373/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile industriale-realizzato in appalto e successivamente rivenduto alla società ricorrente, che lo aveva poi locato a terzi. Dopo pochi mesi dall'inizio della locazione, la conduttrice aveva lamentato infiltrazioni d'acqua e umidità in uffici e magazzino, con necessità di lavori straordinari. La proprietaria aveva promosso accertamento tecnico preventivo e poi causa ordinaria chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, deducendo responsabilità del venditore ex art. 1490 c.c. e dei costruttori/progettisti ex art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo, in sintesi, che i difetti della copertura del magazzino fossero dovuti a carente manutenzione e non a vizi costruttivi o progettuali, mentre per gli uffici aveva condiviso le conclusioni della c.t.u. Nel ricorso per cassazione la società proprietaria ha articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e delle norme tecniche di settore per avere il giudice aderito acriticamente alla c.t.u. senza considerare le osservazioni del consulente di parte e gli asseriti errori di calcolo; 2) vizio motivazionale per omessa valutazione delle note tecniche di parte; 3) violazione dell'art. 1669 c.c. per non avere riconosciuto la presunzione di responsabilità del costruttore/progettista a fronte delle infiltrazioni e dell'asserita scarsa efficacia delle opere di smaltimento; 4) nullità per motivazione contraddittoria o insufficiente, assumendo che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze tra A.T.P. e c.t.u. sulla causa dei vizi; 5) violazione del contraddittorio nella c.t.u. e degli artt. 194 e 198 c.p.c., deducendo che il consulente avrebbe considerato misure e una memoria non autorizzata; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè una contestazione di infiltrazioni del 2004 che, secondo la ricorrente, smentiva l'affermazione di assenza di difetti nel periodo intermedio tra costruzione e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse escluso in modo coerente la sussistenza di vizi da errata progettazione o da cattiva esecuzione, attribuendo le infiltrazioni al difetto di manutenzione dell'immobile sulla base delle risultanze tecniche. I motivi fondati sul vizio di motivazione o sull'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili perché, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la decisione di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità si basano sulle medesime questioni di fatto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di norme tecniche, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei calcoli tecnici. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché il Tribunale aveva escluso la responsabilità ex art. 1669 c.c. proprio valorizzando un fatto escludente, cioè la carenza di manutenzione, gravante sulla proprietaria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la denuncia di travisamento, dopo la riforma, è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e non per ottenere una rivalutazione della motivazione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la nullità dell'indagine peritale non risultava adeguatamente dedotta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle parti costituite, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato come base della domanda contro il venditore per vizi della cosa venduta, ma non accolto perché la decisione si è concentrata sull'esclusione in fatto di una causa di vizio imputabile alla venditrice.

  • art. 1669 c.c.

    La Corte conferma che la presunzione di responsabilità del costruttore è superabile mediante la dimostrazione di fatti precisi e concordanti che escludano la sua responsabilità; nella specie, la carenza di manutenzione ha escluso il nesso con difetti costruttivi o progettuali.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di attività del consulente tecnico, senza accoglimento.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare le modalità di consulenza tecnica e i chiarimenti del c.t.u.

  • art. 194 c.p.c.

    Invocato per denunciare una pretesa violazione del contraddittorio nell'espletamento della c.t.u. e nei chiarimenti.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle asserite irregolarità della consulenza tecnica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o insufficiente; la Corte ha escluso che il vizio prospettato integrasse tale ipotesi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. sulle stesse questioni di fatto, il motivo è precluso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'appello è stato dichiarato inammissibile; ciò ha determinato la preclusione del ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ne applica il meccanismo preclusivo: quando l'inammissibilità dell'appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della sentenza impugnata, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione del contraddittorio nella c.t.u., senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione del diritto di difesa nella c.t.u., senza accoglimento.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso totalmente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di norme tecniche o di errori di calcolo in una richiesta di nuova valutazione del merito tecnico o della prova; la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare insufficienze, contraddizioni o pretesi travisamenti della motivazione se non nei casi di motivazione meramente apparente.
  • Quando l'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per le medesime ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., la presunzione a carico del costruttore può essere vinta dalla dimostrazione di un fattore causale alternativo, come la mancata manutenzione dell'opera, idoneo a escludere che i difetti derivino da vizi di progettazione o di esecuzione.
  • La deduzione di nullità dell'indagine tecnica o di violazione del contraddittorio nella consulenza d'ufficio è inammissibile in cassazione se la questione non risulta specificamente e tempestivamente devoluta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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