Cassazione Civile, Ordinanza n. 34342/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito dinanzi alla Corte d'appello per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'assistenza prestata a favore di una cliente in un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001. La Corte d'appello, in contumacia della cliente, aveva liquidato euro 900,00 oltre accessori e compensato le spese del giudizio. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. per avere il giudice applicato erroneamente la tabella della volontaria giurisdizione del d.m. n. 55 del 2014, invece della tabella relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla corte d'appello, e per non avere motivato analiticamente la liquidazione, anche perché inferiore al minimo tabellare; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese fondata sulla mera contumacia della controparte, in asserita violazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la liquidazione del compenso professionale perché effettuata sulla base della tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014, mentre il procedimento ex legge n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e va liquidato secondo la tabella n. 12. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di nota specifica e di liquidazione inferiore al minimo, il giudice deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale base del procedimento introduttivo davanti alla Corte d'appello per la domanda di compensi professionali.
art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato quale norma processuale applicata al ricorso per la liquidazione dei compensi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Applicato nel senso che il giudizio ex legge n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, con liquidazione secondo i parametri dei giudizi ordinari.
La compensazione delle spese non può essere giustificata in modo apodittico dalla contumacia della parte, dovendo rispettare i presupposti di legge.
Il procedimento per equa riparazione è qualificato come contenzioso, con applicazione analogica degli artt. 91 ss. c.p.c. e della tabella dei giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.
Le liquidazioni dei compensi devono essere effettuate con riferimento alla tabella corretta in base alla natura del procedimento; per l'equa riparazione si applica la tabella n. 12 e non quella n. 7.
Massime di principio
- Il procedimento per il riconoscimento dell'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione; di conseguenza, ai fini della liquidazione delle spese e dei compensi professionali, si applicano analogicamente gli artt. 91 ss. c.p.c. e i parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.
- Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve utilizzare la tabella del d.m. n. 55 del 2014 corrispondente alla natura effettiva del procedimento; l'uso di una tabella diversa integra violazione di legge.
- Quando la parte vittoriosa deposita nota specifica e la liquidazione si colloca sotto il minimo tabellare, il giudice deve fornire motivazione analitica delle voci eliminate o ridotte, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti di causa e ai parametri tariffari.
- La mera contumacia della controparte non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
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