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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura cautelare personale applicata a carico di un indagato per fatti di natura sessuale. Il G.I.P. aveva disposto la custodia cautelare in carcere e il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione. Secondo la ricostruzione provvisoria, l'indagato si sarebbe introdotto, con violenza e contro la volontà della persona offesa, nella sua abitazione, l'avrebbe aggredita fisicamente sbattendola al muro e le avrebbe toccato seni e vagina, costringendola a subire atti sessuali. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) omessa motivazione sulla richiesta difensiva di applicare gli arresti domiciliari in un comune diverso da quello dei fatti, eventualmente con controllo elettronico e braccialetto GPS, e quindi violazione degli artt. 125, 274 e 275 c.p.p.; (2) erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., sostenendo che i riscontri non fossero autonomi né individualizzanti; (3) vizi di motivazione sulla credibilità della persona offesa, ritenuta apoditticamente attendibile nonostante le incongruenze segnalate; (4) vizi di motivazione sulla ricostruzione della dinamica del fatto, che sarebbe stata ritenuta compatibile nonostante le criticità difensive; (5) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., perché fondate su formule generiche e stereotipate e non su elementi concreti e attuali, senza adeguato bilanciamento con misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. Ha ribadito che, in sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza richiedono un giudizio di qualificata probabilità e non vanno valutati con i criteri del giudizio di merito ex art. 192, comma 2, c.p.p.; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica della motivazione, senza poter procedere a una nuova valutazione del materiale indiziario. Ha quindi ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, dei figli minori e di altri familiari, nonché un ulteriore episodio aggressivo indicato come movente. Ha inoltre escluso che fosse viziata la motivazione sulle esigenze cautelari, osservando che, per i reati rientranti nel perimetro dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e che gli elementi difensivi contrari erano generici. È stato invece accolto il primo motivo nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva omesso una specifica motivazione sulla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in un comune diverso da quello del fatto, con controllo elettronico e braccialetto GPS. La Corte ha ritenuto apodittico il mero rinvio alla motivazione del G.I.P. e al regime presuntivo, senza confrontarsi con la concreta idoneità della misura meno afflittiva proposta. Per questo ha annullato l'ordinanza limitatamente alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari nelle modalità prospettate e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria; nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    titolo di reato per il quale era stata applicata la custodia cautelare; rilevante anche ai fini del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione, invocata per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce che, in sede cautelare, richiedono un giudizio di qualificata probabilità e non coincidono con il giudizio di merito ex art. 192, comma 2, c.p.p.

  • art. 275 c.p.p.

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti ivi indicati; impone motivazione specifica quando siano dedotti elementi idonei a misure meno afflittive, come i domiciliari con controllo elettronico

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, recidivanza), la cui sussistenza è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice cautelare

  • art. 192 c.p.p.

    non si applica integralmente alla valutazione dei gravi indizi in sede cautelare; la Corte esclude che siano necessari gravità, precisione e concordanza degli indizi secondo tale parametro

  • art. 192 c.p.p.

    richiamati dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. nel quadro dei criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare

  • art. 273 c.p.p.

    richiama l'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non il comma 2

  • art. 275 c.p.p.

    evocato per la presunzione relativa di esigenze cautelari nel caso concreto

  • art. 275 c.p.p.

    secondo la Corte, la presunzione relativa concerne tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., e resta necessario motivare sull'inadeguatezza dei domiciliari con braccialetto elettronico, salvo ipotesi di presunzione assoluta

  • art. 309 c.p.p.

    norma che disciplina il giudizio del tribunale del riesame, richiamata nel dispositivo del rinvio

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede cautelare, i gravi indizi di colpevolezza non coincidono con la prova piena richiesta per la condanna: è sufficiente un quadro indiziario che consenta un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione dell'ordinanza cautelare è esterno e non sostitutivo: la Corte verifica la coerenza logico-giuridica della motivazione, ma non può rivalutare autonomamente gli elementi di fatto o il peso degli indizi.
  • La credibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti possono sorreggere il giudizio cautelare se il giudice di merito ne dà conto in modo analitico e non apodittico, valorizzando anche riscontri provenienti da altri dichiaranti o da elementi esterni.
  • Quando il giudice richiama il regime presuntivo dell'art. 275, comma 3, c.p.p., la motivazione sulle esigenze cautelari può essere più sintetica, ma diventa doverosa e specifica se la difesa allega elementi concreti idonei a prospettare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
  • L'ordinanza del riesame non può limitarsi a un rinvio per relationem alla decisione genetica quando il ricorso deduce in modo specifico l'idoneità di una misura alternativa: occorre un confronto espresso con la proposta difensiva e con le ragioni della sua eventuale inadeguatezza.
  • La misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico deve essere oggetto di autonoma valutazione in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari concrete, salvo ipotesi in cui la legge richieda in modo assoluto la custodia in carcere.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpairgnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliariObbligo di firma
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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