Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29103/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Pordenone dell'8/2/2021 che aveva revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena (richiamando l'art. 168 c.p.). Vendrasco deduceva vizio di motivazione e denunciava di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la revoca né dell'ordinanza stessa, nonostante fosse in esecuzione pena e con domicilio noto. Rilevava inoltre di essere sottoposto a misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per il residuo pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la censura relativa alla mancata notifica fosse soltanto astratta e non provata: dagli atti risultava la convocazione camerale per l'udienza dell'1/2/2021 notificata il 12/1/2021, mentre le affermazioni del ricorrente su domicili e mancate notifiche non erano documentate né allegate, violando la regola dell'autosufficienza dell'impugnazione. Pertanto nessuna nullità è stata riconosciuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per la determinazione colpevole della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Norma che disciplina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando sussistono le condizioni previste; il Tribunale ha ritenuto verificate le condizioni di revoca.

  • art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma che prevede l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; il ricorrente era sottoposto a tale misura per il residuo pena.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regolamenta il procedimento di esecuzione e le relative formalità, ivi comprese le comunicazioni e le udienze camerali; la giurisprudenza richiama i commi sugli avvisi al difensore.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per l'assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria; la Corte ricorda che l'inosservanza delle norme di convocazione può portare a nullità assoluta, ma tale nullità va provata e non è automaticamente applicabile se gli atti documentano regolare notifica.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per la motivazione del motivo; la Corte rileva che il motivo è formulato ma non supportato da prove documentali richieste.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore può comportare la nullità assoluta degli atti di esecuzione, ma tale nullità deve essere concretamente provata dall'impugnante con documenti allegati all'impugnazione.
  • In impugnazioni per presunte irregolarità di notifica il principio dell'autosufficienza richiama l'onere di produrre nei motivi gli elementi documentali che dimostrino la carenza di notifica o l'inesattezza del domicilio risultante agli atti.
  • Se dagli atti risulta una regolare convocazione o notifica (es. data e avvenuta notifica annotate), la censura sulla mancanza di partecipazione o informazione del difensore è destinata a fallire se non supportata da prova contraria.
  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale si fonda su valutazioni di esecuzione e sulla verifica delle condizioni previste dall'art. 168 c.p.; chi contesta la revoca deve quindi agire dimostrando sia l'irregolarità procedurale sia l'assenza delle ragioni materiali che giustificano la revoca.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o prive di elementi probatori possono comportare condanne al pagamento delle spese e, in caso di colpa nella determinazione dell'impugnazione, sanzioni alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.