Cassazione Penale, Sentenza n. 29103/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Pordenone dell'8/2/2021 che aveva revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena (richiamando l'art. 168 c.p.). Vendrasco deduceva vizio di motivazione e denunciava di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la revoca né dell'ordinanza stessa, nonostante fosse in esecuzione pena e con domicilio noto. Rilevava inoltre di essere sottoposto a misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per il residuo pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la censura relativa alla mancata notifica fosse soltanto astratta e non provata: dagli atti risultava la convocazione camerale per l'udienza dell'1/2/2021 notificata il 12/1/2021, mentre le affermazioni del ricorrente su domicili e mancate notifiche non erano documentate né allegate, violando la regola dell'autosufficienza dell'impugnazione. Pertanto nessuna nullità è stata riconosciuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per la determinazione colpevole della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando sussistono le condizioni previste; il Tribunale ha ritenuto verificate le condizioni di revoca.
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354
Norma che prevede l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; il ricorrente era sottoposto a tale misura per il residuo pena.
Regolamenta il procedimento di esecuzione e le relative formalità, ivi comprese le comunicazioni e le udienze camerali; la giurisprudenza richiama i commi sugli avvisi al difensore.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la nullità per l'assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria; la Corte ricorda che l'inosservanza delle norme di convocazione può portare a nullità assoluta, ma tale nullità va provata e non è automaticamente applicabile se gli atti documentano regolare notifica.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per la motivazione del motivo; la Corte rileva che il motivo è formulato ma non supportato da prove documentali richieste.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore può comportare la nullità assoluta degli atti di esecuzione, ma tale nullità deve essere concretamente provata dall'impugnante con documenti allegati all'impugnazione.
- In impugnazioni per presunte irregolarità di notifica il principio dell'autosufficienza richiama l'onere di produrre nei motivi gli elementi documentali che dimostrino la carenza di notifica o l'inesattezza del domicilio risultante agli atti.
- Se dagli atti risulta una regolare convocazione o notifica (es. data e avvenuta notifica annotate), la censura sulla mancanza di partecipazione o informazione del difensore è destinata a fallire se non supportata da prova contraria.
- La revoca del beneficio della sospensione condizionale si fonda su valutazioni di esecuzione e sulla verifica delle condizioni previste dall'art. 168 c.p.; chi contesta la revoca deve quindi agire dimostrando sia l'irregolarità procedurale sia l'assenza delle ragioni materiali che giustificano la revoca.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o prive di elementi probatori possono comportare condanne al pagamento delle spese e, in caso di colpa nella determinazione dell'impugnazione, sanzioni alla cassa delle ammende.
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