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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento Prot.-OMISSIS- del 04/06/2024 e notificato in pari data con il quale la Questura di -OMISSIS- confermava il provvedimento -OMISSIS- del 12/04/2023 notificato al ricorrente in data 01/09/2024 avverso il quale il medesimo ha presentato ricorso RG. 2316/2023 e il Tar ha accolto l’istanza di sospensione con ordinanza -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202402013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: conferma del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura, a seguito di un precedente riesame disposto dal TAR, ha confermato il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha dedotto l'erronea individuazione della durata del titolo, sostenendo che il permesso fosse biennale e non annuale; la violazione dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, anche per il mancato computo delle proroghe emergenziali disposte durante la pandemia; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia manifesta, nonché dell'art. 6 l. n. 241/1990 sul soccorso istruttorio, poiché l'Amministrazione non avrebbe considerato gravi motivi di salute documentati da certificazioni relative a ricoveri e complicanze cardiache conseguenti al COVID-19; infine, il difetto di istruttoria e motivazione, per avere la Questura sostanzialmente reiterato il precedente diniego senza un'effettiva rivalutazione della posizione. Il ricorrente era rimasto assente dal territorio italiano dal 14 agosto 2020 al 15 agosto 2022, per due anni e un giorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la censura relativa alla durata superiore all'anno risultante dal titolo, ma ha escluso che tale circostanza fosse sufficiente a caducare il provvedimento: l'assenza di due anni e un giorno superava comunque il limite previsto dall'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 anche nell'ipotesi di permesso biennale. La documentazione sanitaria prodotta non è stata considerata idonea a dimostrare i gravi motivi giustificativi dell'assenza, perché formata all'estero e priva di legalizzazione, essendo corredata soltanto da traduzione e timbro del traduttore; pertanto, secondo il TAR, era priva di validità probatoria sul territorio italiano ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 445/2000. È stata esclusa anche la violazione del soccorso istruttorio: il riesame era stato disposto dopo circa nove mesi dalla notifica del precedente diniego, periodo ritenuto congruo per regolarizzare la documentazione, e il ricorrente non aveva né legalizzato né integrato i documenti, neppure durante il giudizio. Le difficoltà economiche dedotte non giustificavano l'inadempimento delle formalità. Il superamento del limite temporale di assenza è stato quindi ritenuto una legittima ragione ostativa al rinnovo. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

    Il superamento del limite temporale di assenza costituisce ragione ostativa al rinnovo, salvo che l'interessato dimostri gravi e comprovati motivi; nel caso concreto, il limite risultava superato anche considerando il permesso come biennale.

  • art. 33 d.P.R. n. 445/2000

    le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (...). Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale

    La documentazione sanitaria formata all'estero e non legalizzata, anche se tradotta, non è stata ritenuta idonea a dimostrare i gravi motivi giustificativi dell'assenza.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Non imponeva all'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, poiché il ricorrente aveva avuto un periodo congruo per regolarizzare la documentazione e non aveva provveduto neppure nel giudizio.

  • artt. 30 e 31 d.P.R. n. 445/2000

    Sono richiamati dall'Amministrazione e dal provvedimento impugnato in relazione alle formalità di traduzione e legalizzazione della documentazione formata all'estero.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, l'assenza continuativa dello straniero dal territorio italiano oltre sei mesi, ovvero oltre la metà del periodo di validità del permesso quando questo abbia durata almeno biennale, preclude il rinnovo del titolo, salvo la prova di gravi e comprovati motivi.
  • Il superamento del limite di assenza previsto dall'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 resta ostativo al rinnovo anche quando l'Amministrazione abbia erroneamente qualificato come annuale un permesso che, secondo il titolo, abbia durata biennale, se l'assenza supera comunque la metà del periodo biennale.
  • La documentazione sanitaria formata all'estero e destinata a essere utilizzata in Italia deve rispettare le formalità di legalizzazione e traduzione previste dall'art. 33 d.P.R. n. 445/2000; la mera traduzione, in assenza di legalizzazione, non è sufficiente a conferirle valore probatorio ai fini della dimostrazione di gravi motivi giustificativi dell'assenza.
  • Non sussiste violazione del soccorso istruttorio quando l'interessato abbia avuto un periodo congruo per regolarizzare la documentazione estera e non abbia provveduto, né durante il procedimento né nel successivo giudizio, a produrre documenti idonei a comprovare il motivo giustificativo dedotto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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