Cassazione Civile, Ordinanza n. 07874/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'assemblea di una società a responsabilità limitata a compagine paritetica, nella quale il progetto di bilancio dell'esercizio 2015 fu portato all'approvazione senza essere stato previamente approvato dall'organo amministrativo nel suo complesso, ma predisposto unilateralmente da uno dei due soci-amministratori. In assemblea l'altro socio-amministratore votò contro, contestando proprio la mancata previa approvazione del progetto da parte dell'organo gestorio e la violazione degli accordi tra soci. L'altro socio agì per ottenere l'annullamento del voto negativo e della delibera di mancata approvazione del bilancio, sostenendo che il voto fosse espresso in conflitto di interessi, in abuso del diritto o comunque in mala fede. Il tribunale accolse parzialmente la domanda annullando la delibera negativa, e la corte d'appello confermò, ritenendo legittimo l'accertamento dell'illegittimità del voto e abusiva la condotta del socio dissenziente. Il ricorrente dedusse in cassazione: 1) violazione degli artt. 2479-bis e 2479-ter c.c. e dello statuto, sostenendo che non è impugnabile la mancata adozione di una deliberazione e che, nel caso concreto, non vi era una vera deliberazione negativa ma solo un mancato raggiungimento del quorum; 2) omesso esame del fatto decisivo che l'assemblea non avrebbe assunto alcuna deliberazione; 3) violazione degli artt. 1375, 2429, 2475 e 2478-bis c.c. e dello statuto, per avere ritenuto abusivo il voto contrario, mentre esso era giustificato dalla circostanza che il progetto di bilancio non era stato previamente approvato dall'organo amministrativo collegiale, come invece imposto dalla disciplina legale e statutaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, ha respinto il primo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande di nullità, annullamento, invalidità e illegittimità del voto contrario espresso in assemblea e della conseguente delibera di mancata approvazione del bilancio. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per sostenere l'impugnabilità delle delibere assembleari; la Corte, però, chiarisce che nel caso concreto la domanda investiva comunque una deliberazione negativa impugnabile nei limiti dell'azione costitutiva esercitata.
Usato sia per fondare l'impugnazione della delibera negativa sia per affermare che l'azione proposta contiene anche un accertamento delle situazioni giuridiche poste a base della domanda caducatoria.
Richiamato come disciplina generale dell'impugnazione delle delibere; la Corte osserva che l'azione di annullamento può riguardare anche una delibera negativa, ma nel caso concreto il voto contrario era legittimo.
Richiamato in relazione al rimedio impugnatorio avverso la deliberazione assembleare.
La redazione del progetto di bilancio è in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo; non è consentito che un singolo amministratore si surroghi unilateralmente al consiglio o all'organo gestorio complessivamente inteso.
Non consente di ricavare un potere dell'amministratore di sottoporre direttamente all'assemblea un progetto di bilancio non previamente elaborato/approvato dall'organo amministrativo.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa abusività del voto contrario; la Corte esclude l'abuso perché il dissenso era giustificato dalla violazione della disciplina sulla formazione del bilancio.
Richiamato dal ricorrente tra le norme governanti il procedimento di bilancio, in rapporto alla competenza dell'organo amministrativo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del bilancio nelle s.r.l.
Rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, applicabile ratione temporis.
Parametro dei motivi di violazione di legge dedotti nel primo e nel terzo motivo.
Parametra il motivo di omesso esame, ma è precluso dalla doppia conforme.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato perché la decisione è di cassazione con decisione nel merito.
Richiamato per l'intervento in giudizio del socio ricorrente nel primo grado.
Massime di principio
- Nelle società a responsabilità limitata la redazione del progetto di bilancio è competenza dell'organo amministrativo e non può essere sostituita unilateralmente dall'iniziativa del singolo amministratore, anche quando la compagine sia ristretta o paritaria.
- La separazione tra funzione gestoria e funzione deliberativa resta ferma anche nelle società a base personale o a compagine ristretta: l'assemblea dei soci non si identifica con l'organo amministrativo e non può validamente approvare un progetto di bilancio formato in violazione delle competenze gestorie.
- Il voto contrario espresso in assemblea è legittimamente giustificato quando sia fondato sulla contestazione della violazione delle regole legali o statutarie che presidiano la formazione dell'atto sottoposto a deliberazione; in tal caso non è configurabile abuso del diritto di voto.
- L'impugnazione di una deliberazione assembleare negativa è astrattamente ammissibile nei limiti dell'azione di annullamento, ma il giudice deve verificare la concreta esistenza di una deliberazione e l'effettivo contenuto del vizio dedotto, senza poter sostituire la propria volontà a quella assembleare.
- In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi tra i due gradi.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando le domande, con compensazione delle spese ove la questione presenti profili nuovi o privi di precedenti consolidati.
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