Cassazione Penale, Sentenza n. 32966/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti denunciavano che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, aveva illegittimamente rimesso in discussione il nesso di causalità già accertato dal giudice di primo grado (che non era stato impugnato da taluni imputati) invece di limitarsi a valutare l'elemento soggettivo (prevedibilità ed evitabilità dell'evento). Inoltre il Procuratore generale e le parti civili censuravano la qualificazione delle prescrizioni amministrative come norme "elastiche": sostenevano che le prescrizioni di autorizzazione idrogeologica (in particolare il limite quantitativo di scavo indicato in 300 mc) avessero natura rigida e la loro violazione costituisse colpa specifica; denunciavano infine che esisteva prova di un sovrascavo molto superiore (fino a 900-1000 mc) rispetto all'autorizzato e quindi la prevedibilità e l'evitabilità della frana.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente ai profili indicati. Ha annullato la sentenza della Corte di appello nella parte relativa al capo D) e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. La Cassazione ha stabilito che la Corte distrettuale, nel rinvio, ha illegittimamente riesaminato il nesso di causalità e l'entità del "sovrascavo", materie che non potevano essere rimesse in discussione nella misura in cui erano già state definite dalla sentenza di primo grado non impugnata da alcuni imputati; ha anche affermato che, in materia di vincolo idrogeologico, vige un sistema multilivello di regole cautelari e che le prescrizioni contenute nell'autorizzazione amministrativa (compresi limiti quantitativi) possono avere carattere rigido: la loro violazione integra la colpa specifica e riduce lo spazio valutativo sulla prevedibilità. Pertanto la Corte di merito dovrà attenersi al perimetro stabilito dalla Cassazione e riesaminare soltanto i profili devoluti dal precedente annullamento, dando adeguata motivazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
citato nella sentenza impugnata e nei ricorsi
La Corte chiarisce che l'art. 181 non costituisce automaticamente la regola cautelare applicabile al reato contestato; il vincolo idrogeologico delimita la classe di eventi da prevenire, ma la regola cautelare concreta si forma anche e soprattutto nella disciplina amministrativa e nell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente
citato testualmente nella motivazione
Richiamato per stabilire la sequenza logico-giuridica degli elementi del reato: condotta ed evento (e il loro nesso causale) precedono l'accertamento dell'elemento psicologico; se manca il nesso causale, l'esame della colpa diventa irrilevante
invocato nei motivi di ricorso
Richiamato nel contesto della causalità della colpa: i ricorrenti sostenevano l'applicazione del principio di equivalenza delle cause; la Corte ne utilizza la prospettiva per valutare come il giudice del rinvio abbia dovuto rispettare il perimetro del devolutum sulla causalità
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
ricordato tra le norme richiamate nell'imputazione
La disciplina edilizia è rilevante per la qualificazione dell'intervento in zona vincolata; la Corte sottolinea che le prescrizioni amministrative contenute nel provvedimento autorizzativo concretizzano la regola cautelare e, quando analitiche e vincolanti (es. limiti quantitativi), possono integrare la colpa specifica
Massime di principio
- Quando in zona sottoposta a vincolo idrogeologico l'autorizzazione amministrativa contiene prescrizioni specifiche (anche quantitative), tali prescrizioni possono costituire regole cautelari "rigide" la cui violazione integra la colpa specifica e lascia scarso spazio valutativo circa la prevedibilità dell'evento
- Nel processo di rinvio dopo annullamento per violazione di legge il giudice di merito deve attenersi al perimetro dell'oggetto devoluto dalla Cassazione: non può riaprire questioni (es. nesso di causalità, entità del fatto) che il giudice di primo grado aveva già accertato e che non sono stati validamente impugnati dalle parti abilitate
- La valutazione della prevedibilità ed evitabilità va condotta ex ante sul modello dell'agente di pari qualificazione professionale (agente modello): per lavori tecnici il riferimento è all'operatore dotato della migliore scienza ed esperienza del settore
- Ai fini dell'addebito colposo, non è necessario che la condotta diligente avrebbe sicuramente evitato l'evento; è sufficiente che una condotta alternativa conforme alle prescrizioni avrebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento
- La disciplina del vincolo idrogeologico è multilivello: la norma generale individua la classe di rischi, ma le regole cautelari operative si concretizzano nel procedimento autorizzativo e nei relativi atti; questi ultimi possono determinare la natura specifica dell'obbligo cautelare
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