Sentenza del 20/04/2016 n. 1004 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TARSU - Alberghi - Maggiore tassazione delle camere rispetto alle abitazioni private - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P. S.r.l. impugnava il diniego comunale del 12 settembre 2012 di rimborso di 30.616 euro di TARSU versata per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Contestava, per il 2007-2009, la tariffa alberghiera, ritenuta eccessiva rispetto a quella delle abitazioni e in violazione degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 507/1993; per il 2010-2011 sosteneva che la TARSU fosse stata abrogata e sostituita dalla TIA. Il Comune contestava l’equiparazione tra alberghi e abitazioni disposta dalla CTP di Foggia. La società, con appello incidentale, chiedeva inoltre di dichiarare illegittima la TARSU per il 2010-2011 e sollevava eccezioni preliminari sull’ammissibilità dell’appello comunale, sulla procura e sulla rappresentanza processuale; chiedeva anche una CTU sulle superfici delle diverse aree alberghiere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Foggia, con decisione del 31 marzo 2016, ha rigettato sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale della società, confermando la sentenza della CTP di Foggia n. 1281/04/14 del 21 maggio 2014, che aveva accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della società: la procura conferita al difensore valeva per ogni stato e grado e non risultava una disposizione statutaria comunale che imponesse ulteriori condizioni alla rappresentanza del Sindaco; l’appello comunale era sufficientemente specifico. Nel merito, ha ritenuto legittima in linea di principio una tariffa alberghiera superiore a quella abitativa, ma illegittima la disciplina comunale che non distingueva le camere dalle aree comuni, normalmente più produttive di rifiuti. Ha quindi disapplicato, limitatamente a tale profilo, il regolamento e le tariffe comunali ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. 546/1992, respingendo la censura del Comune. Ha invece rigettato l’appello incidentale: la TARSU restava applicabile nel 2010 e 2011 in forza della normativa primaria di proroga, con abrogazione decorrente dal 1° gennaio 2013. Respinta anche la richiesta di CTU, non essendo contestata la superficie tassata. Spese compensate per il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 65, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve tener conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.
La tariffazione deve riflettere l’attitudine concreta dei locali e delle aree a produrre rifiuti; perciò non è sufficiente applicare indistintamente un’unica tariffa a tutte le superfici alberghiere.
Art. 69, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Nel caso di specie, viceversa, il Comune di San Giovanni Rotondo ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi, in considerazione del fatto che l'esercizio di un'attività di questo tipo può determinare una maggiore quantità di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell'ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.
La maggiore tariffa per gli alberghi può essere giustificata dalla loro maggiore produzione complessiva di rifiuti, ma la disciplina deve distinguere le camere dalle aree comuni e rapportare le tariffe alla diversa capacità di produzione dei rifiuti.
Art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Dovendosi, dunque, ritenere illegittimo, per tale parte, il regolamento comunale con relative tariffe, va disapplicato dal Collegio, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice tributario può disapplicare, ai fini della controversia, il regolamento comunale illegittimo che fonda la tassazione, senza annullarlo in via generale.
Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La portata innovativa della norma è soltanto quella di prevedere la legittimazione cumulativa ("anche") di tale organo, sia pure privo di carattere dirigenziale, rispetto all'organo cui compete, in via generale, di stare in giudizio per l'Ente in virtù del suo ordinamento.
La norma consente all’ente locale di stare in giudizio anche tramite il dirigente dell’ufficio tributi o, in assenza di figura dirigenziale, il titolare della relativa posizione organizzativa; tale possibilità si aggiunge alla rappresentanza spettante secondo l’ordinamento dell’ente.
Art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
In ordine al secondo motivo, si osserva che anche nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, spetta al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In via generale, la rappresentanza processuale del Comune spetta al Sindaco, salvo che lo statuto (o un regolamento richiamato dallo statuto) attribuisca legittimamente tale potere ad altri organi o figure dell’ente.
Art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Mentre con tale norma è stata confermata la sopravvivenza sia della TARSU che della TIA l, ove non adottata la TIA 2, la società appellata sostiene che "sarebbe del tutto incostituzionale ritenere applicabile per effetto dell'art. 14, c. 7, cit., una disciplina normativa ormai abrogata, quale è appunto quella in materia di TARSU, attraverso un mero rinvio di una norma al regolamento comunale, fonte secondaria".
La disciplina ha mantenuto applicabili i prelievi sui rifiuti già vigenti e i relativi regolamenti comunali; la TARSU non era quindi cessata per il solo fatto della precedente previsione di abrogazione.
Art. 47 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
La censura è destituita di qualsiasi fondamento, in quanto l'ultrattività della TARSU è stata prevista da una norma primaria ed era sicuramente nella facoltà del legislatore legittimare l'ulteriore vigenza di tale tassa, la cui abrogazione è stata espressamente stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a norma dell'art. 47 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.
La TARSU è rimasta applicabile fino al 31 dicembre 2012; l’abrogazione connessa all’introduzione della TARES ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Massime di principio
- Una tariffa TARSU più alta per gli alberghi rispetto alle abitazioni può essere legittima se giustificata dalla maggiore produzione complessiva di rifiuti; non è però sufficiente classificare l’intero albergo in modo uniforme.
- La tariffazione alberghiera deve distinguere le camere dalle aree comuni, come ristoranti, cucine, sale e lavanderie, considerando la diversa capacità di ciascuna area di produrre rifiuti. Un regolamento che omette tale distinzione può essere disapplicato dal giudice tributario nella controversia.
- La TARSU è rimasta applicabile per gli anni 2010 e 2011 in forza della normativa di proroga; la sua abrogazione, secondo la decisione, decorre dal 1° gennaio 2013.
- Per contestare la rappresentanza processuale di un Comune occorre verificare lo statuto e le eventuali norme regolamentari da esso richiamate: in mancanza di una diversa attribuzione, il Sindaco può rappresentare l’ente in giudizio. In materia tributaria è inoltre legittimato a stare in giudizio anche il dirigente dell’ufficio tributi o, se assente, il titolare della relativa posizione organizzativa.
- Una CTU non è necessaria quando non vi è contestazione sui dati tecnici rilevanti, come la superficie assoggettata a tributo.
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