Cassazione Civile, Ordinanza n. 10582/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda penale relativa all’appropriazione di fondi regionali e comunitari destinati alla formazione professionale. In sede penale la ricorrente era stata condannata, insieme ad altri coimputati, per vari reati, con condanna generica al risarcimento dei danni in favore della Regione Siciliana. Successivamente l’Assessorato regionale aveva emesso ordinanza-ingiunzione per il pagamento di euro 9.296.224,18. La destinataria dell’ingiunzione propose opposizione sostenendo: che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile perché la quantificazione del danno era stata rimessa al giudice civile e non era stata compiuta in modo valido; che la somma ingiunta derivasse da una quantificazione operata in sede penale ai fini della confisca, quindi avente natura sanzionatoria e non risarcitoria; che l’annullamento senza rinvio da parte della Cassazione penale del reato di malversazione per insussistenza del fatto avesse fatto venir meno la base di quella quantificazione; che non potesse applicarsi la solidarietà ex art. 2055 c.c. in mancanza di una specifica prova dell’imputabilità individuale del danno; e che l’amministrazione potesse agire con ingiunzione solo dopo un autonomo giudizio civile di liquidazione del danno. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno respinto tali tesi, ritenendo accertato in sede di merito civile l’apporto causale della ricorrente e la responsabilità solidale di tutti i componenti del sodalizio criminoso. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 2055 c.c. e 187, comma 2, c.p., nonché omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sulla mancanza di prova della quantificazione risarcitoria e sulla non riferibilità alla responsabilità civile della quantificazione effettuata ai fini della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate o inammissibili le censure. Ha chiarito che la precedente sentenza penale di legittimità non aveva escluso la condotta illecita produttiva del danno, ma aveva annullato senza rinvio solo il capo relativo alla malversazione perché incompatibile, nel caso concreto, con la truffa aggravata, mantenendo ferme la prescrizione degli altri reati e la condanna risarcitoria. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano autonomamente accertato sia l’an sia il quantum del danno, quantificandolo nel profitto conseguito dal sodalizio criminoso e attribuendo alla ricorrente un apporto causale non differenziabile da quello degli altri partecipi, con conseguente responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. Il ricorso incidentale condizionato dell’Assessorato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 R.D. n. 639 del 1910
norma richiamata come base dell’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione
art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639
l’opposizione all’ingiunzione fiscale non è sottratta alla sospensione feriale dei termini
invocato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di prova del danno, ma ritenuto non violato perché il giudice di merito aveva accertato fatti e quantificazione
la Corte lo ritiene correttamente applicato in presenza di apporto causale non differenziabile dei partecipi al sodalizio criminoso
richiamato dalla ricorrente in collegamento con la quantificazione del danno, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza è stata respinta
richiamato dalla controparte come possibile causa di inammissibilità per doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis dell’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al calcolo dell’ulteriore contributo unificato
menzionato nella ricostruzione della vicenda penale come reato di malversazione annullato senza rinvio
menzionato nella ricostruzione della vicenda penale come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Massime di principio
- L’annullamento senza rinvio di uno specifico capo penale per insussistenza del fatto non travolge automaticamente l’accertamento civile del danno quando la sentenza di legittimità abbia lasciato ferme le altre statuizioni penali e risarcitorie.
- In presenza di una responsabilità plurisoggettiva per condotte coordinate all’interno di un sodalizio illecito, il giudice civile può ritenere la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. se accerta che l’apporto causale del singolo non è differenziabile da quello degli altri concorrenti.
- La censura di violazione dell’art. 2055 c.c. non è ammissibile se, in realtà, mira a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Il giudizio civile di opposizione all’ingiunzione può fondarsi su un autonomo accertamento dell’an e del quantum del danno anche quando siano state utilizzate risultanze del processo penale, purché il giudice di merito svolga una valutazione propria e non meramente adesiva.
- La quantificazione del danno può essere ancorata al profitto illecitamente conseguito dal gruppo responsabile quando il pregiudizio patrimoniale dell’amministrazione risulti coincidere con le somme indebitamente percepite o distratte.
- L’opposizione all’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910 non è di per sé equiparabile all’opposizione all’esecuzione e non è sottratta alla sospensione feriale dei termini.
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