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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15312/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Alcuni coniugi avevano convenuto dinanzi al Tribunale una compagnia assicurativa e il suo collaboratore, chiedendo la condanna in solido al risarcimento delle somme consegnate a quest'ultimo per la sottoscrizione di polizze e andate perdute a causa della sua infedeltà. Il Tribunale aveva accolto le domande, ritenendo la compagnia responsabile ex art. 2049 c.c. La Corte d'appello, però, aveva parzialmente riformato la decisione: per una coppia aveva ridotto l'importo liquidato, per un'altra aveva rigettato la domanda, sul rilievo che nel fascicolo di parte non fossero reperibili alcuni assegni indicati come prova dei versamenti, mentre per un'altra attrice aveva confermato la condanna. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi: sostenevano che la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare non provata la dazione delle somme solo perché gli assegni non erano stati rinvenuti nel fascicolo, dato che quei documenti erano stati ritualmente prodotti in primo grado e valorizzati dal Tribunale. Secondo i ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe dovuto svolgere ricerche sul fascicolo, disporre eventuale ricostruzione o rimettere la causa sul ruolo per nuova produzione documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di compiuta esposizione dei fatti processuali imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non avevano indicato se il fascicolo di parte fosse stato ritirato dopo il primo grado, né descritto il contenuto dell'indice del fascicolo apposto dal cancelliere, né allegato in modo chiaro di avere depositato in appello il fascicolo di primo grado. La Corte ha ribadito che la sola non contestazione non può supplire alla mancanza di certezza processuale sulla produzione documentale, poiché riguarda i fatti sostanziali e non quelli processuali; inoltre, in appello grava sulla parte l'onere di produrre nuovamente i documenti su cui fonda il gravame o di depositarne copia acquisita ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Non essendo stata dimostrata neppure l'effettiva presenza dei documenti nel giudizio d'appello, non era possibile scrutinare la dedotta svista del giudice di merito, eventualmente censurabile semmai con revocazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la parte che fonda il gravame su documenti prodotti in primo grado deve rinnovarne la produzione o comunque portarli ritualmente all'attenzione del giudice di secondo grado; non è sufficiente presumere che essi siano automaticamente acquisiti dal fascicolo d'ufficio.
  • La certezza della produzione documentale di parte deriva dalla sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c.; in mancanza, non può supplire la sola non contestazione della controparte, perché questa opera sui fatti sostanziali e non su quelli processuali.
  • Il giudice d'appello deve svolgere ricerche sul fascicolo di parte solo se non risulti il ritiro del fascicolo stesso; tuttavia, la parte che impugna deve allegare in modo preciso gli elementi necessari a dimostrare che i documenti erano effettivamente disponibili nel grado di gravame.
  • Il vizio consistente nell'erronea percezione del contenuto di un fascicolo o di un documento non può essere utilmente veicolato come violazione di legge o omesso esame, ma può richiedere, se del caso, il rimedio della revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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