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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22520/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della Questura di Torino di una terza proroga del trattenimento di un cittadino dello Sri Lanka presso il C.P.R. di Torino. La Questura aveva rappresentato che era stata inoltrata all'autorità del Paese di provenienza una richiesta di riammissione e che si era in attesa di riscontro. L'interessato si opponeva sostenendo che mancassero i presupposti legali per la proroga, poiché l'amministrazione non aveva svolto ulteriori attività concrete dopo la precedente richiesta e il documento prodotto era, in sostanza, un mero estratto/riferimento alla richiesta già formulata in precedenza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 15, parr. 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, deducendo che non vi fossero elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione né a giustificare la necessità di organizzare il rimpatrio, e che il giudice di pace avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola richiesta iniziale di identificazione/riammissione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le proroghe successive alla prima del trattenimento in un C.P.R., la legge richiede specifici riscontri: devono emergere elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero ovvero necessario il tempo di proroga per organizzare le operazioni di rimpatrio. Il provvedimento del Giudice di Pace si era invece limitato a richiamare in modo generico le ragioni della Questura e a sostenere, in modo non conforme al dato normativo, che non fosse necessaria ulteriore attività amministrativa oltre la prima richiesta di identificazione. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe potuto essere disposta era già decorso. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione in sede di legittimità, rinviando la liquidazione al Giudice di Pace; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'esenzione dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, parr. 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE

    La proroga del trattenimento deve rispettare i presupposti e i limiti temporali previsti dalla disciplina europea sul rimpatrio, non essendo consentite proroghe prive di concreti elementi giustificativi.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (...) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovverosia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri

    Le proroghe successive alla prima sono ammissibili solo se la richiesta dell'autorità di polizia è sorretta da elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o necessaria l'organizzazione del rimpatrio; il giudice deve verificare specificamente tali presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale attraverso cui viene censurata la violazione di legge dedotta in cassazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non può essere decisa per essere ormai decorso il termine perentorio entro cui l'atto avrebbe dovuto essere compiuto.

  • art. 13 Cost.

    La privazione della libertà personale dello straniero trattenuto nei CPR è soggetta a riserva assoluta di legge; ciò impone un controllo rigoroso sui presupposti e sui limiti della misura.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore della parte vittoriosa vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio segue le regole speciali previste per il giudice competente alla liquidazione.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La disciplina della condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale, secondo il richiamato orientamento di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando il processo risulta esente da contributo unificato.

Massime di principio

  • La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero in un centro per i rimpatri non può essere disposta in modo automatico o per relationem generica: il giudice deve verificare l'esistenza di elementi concreti e specifici che giustifichino la proroga.
  • Quando la legge subordina la restrizione della libertà personale a presupposti tipizzati e a termini rigidamente predeterminati, l'autorità amministrativa non dispone di un potere discrezionale libero e il controllo giudiziale deve essere altrettanto rigoroso.
  • La motivazione del provvedimento che convalida o proroga il trattenimento deve dare conto, in modo autonomo o comunque chiaramente recepito, delle ragioni concrete per cui la proroga è necessaria ai fini dell'identificazione o dell'organizzazione del rimpatrio.
  • Se il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe potuto essere legittimamente disposta è già spirato, la cassazione può avvenire senza rinvio perché non residua un potere esercitabile dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non determina una condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale; la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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