Cassazione Penale, Ordinanza n. 07605/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro aveva ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, determinandola in anni uno e mesi uno di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e, in sostanza, censurando il trattamento sanzionatorio perché ritenuto eccessivamente severo e non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, poiché non si confrontava con le ragioni svolte dal giudice d'appello sulla dosimetria della pena, che era stata collocata ai limiti edittali minimi, con neutralizzazione dell'aggravante della recidiva tramite le attenuanti generiche e con aumento minimo per la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato l'aspecificità del motivo, osservando che la censura riproponeva in modo generico questioni già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con l'argomentazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
costituisce il titolo del reato per cui era stata inflitta la pena oggetto di ricorso; la decisione non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
la censura in cassazione deve investire uno dei vizi motivazionali tipizzati; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato in tema di reato continuato per affermare che aumenti sanzionatori di esigua entità non richiedono una motivazione specifica e dettagliata.
richiamato come parametro dei criteri soggettivi e oggettivi da considerare nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa esclusa, di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non presenta una effettiva correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in modo generico doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confutare puntualmente la risposta motivazionale.
- La motivazione sulla dosimetria sanzionatoria può essere tanto più sintetica quanto più la pena irrogata è contenuta entro limiti favorevoli all'imputato e non emerge un uso arbitrario del potere discrezionale.
- Quando il giudice riconosce attenuanti generiche o applica aumenti minimi per la continuazione, l'onere motivazionale sul trattamento sanzionatorio si riduce se la scelta è chiaramente favorevole o non eccessivamente penalizzante per l'imputato.
- In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07461/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →