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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28329/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. relativa a reati di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.), censurando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice ha disposto la revoca senza adeguata motivazione e senza considerare la possibilità, prevista dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di applicare in alternativa la sospensione della patente quando non ricorrono le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il provvedimento viene rimandato al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della sanzione amministrativa, con l'obbligo per il giudice di valutare la possibilità di applicare la sospensione anziché la revoca e di fornire adeguata motivazione. La Corte ricorda i criteri per commisurare la durata della sospensione secondo l'art. 218 cod. strada e l'applicazione della diminuente di un terzo ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis cod. strada.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte conferma la possibilità di impugnare in Cassazione gli aspetti non pattuiti come le sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale. La sentenza riguarda reati commessi ai sensi di questo articolo; la presenza o assenza di aggravanti previste dallo stesso influisce sulla possibilità/obbligo di revoca automatica della patente.

  • art. 222, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma nella parte in cui non consentiva al giudice, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali (salvo aggravanti), di scegliere tra revoca e sospensione. Di conseguenza, in assenza delle aggravanti previste, la revoca non è automatica e il giudice deve valutare caso per caso.

  • art. 218 cod. strada

    Criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente; la Corte richiama che, se viene scelta la sospensione, la sua durata deve essere commisurata secondo questi criteri.

  • art. 222, comma 2-bis cod. strada

    Prevede una diminuente (riduzione) applicabile alla sanzione amministrativa accessoria in presenza di particolari condizioni. La Corte indica l'applicazione della diminuente di un terzo in sede di nuovo giudizio, ove dovuta.

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020)

    Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative; legittima la censura della ricorrente sulla revoca della patente, che non rientra nella pattuizione tra le parti.

  • Corte Costituzionale, Sentenza n. 88 del 19/02/2019 (depositata 17/04/2019)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca della patente per omicidio o lesioni stradali quando non sussistono le aggravanti di ebbrezza o uso di stupefacenti, riconoscendo al giudice il potere di valutare l'opzione per la sospensione.

Massime di principio

  • In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, la revoca automatica della patente è ammessa solo se ricorrono specifiche aggravanti (es. ebbrezza, stupefacenti); in assenza di tali aggravanti il giudice può valutare la sospensione.
  • Quando il giudice sceglie la revoca anziché la sospensione, deve fornire una motivazione ampia e specifica che giustifichi la scelta; la mancanza di motivazione sufficiente comporta l'annullamento limitato della statuizione amministrativa accessoria.
  • La disposizione della sanzione amministrativa accessoria nel patteggiamento non è materia di pattuizione tra le parti e resta di competenza autonoma e discrezionale del giudice, con conseguente obbligo motivazionale.
  • Se la sospensione è ritenuta adeguata, la sua durata va commisurata secondo i criteri dell'art. 218 cod. strada e tenendo conto dell'eventuale diminuente prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada.
  • In situazioni analoghe il rimedio corretto è l'annullamento limitato della parte della sentenza che concerne la sanzione amministrativa accessoria e il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione motivata.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti quando si contestano errori o omissioni relativi alle sanzioni amministrative accessorie.

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