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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35918/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte di appello di Milano che confermava la condanna in abbreviato per reati di natura pedopornografica (artt. 600-quater, 600-ter, 602-ter c.p.). Il ricorrente impugnava: 1) la sussistenza dell'aggravante "ingente quantità" ex art. 600-quater comma 2 (contestando il criterio di valutazione, il rapporto tra supporti e numero di immagini, la limitata diffusione effettiva dei file); 2) la valutazione probatoria e la mancanza dell'elemento soggettivo/di divulgazione per il reato di produzione (art. 600-ter) e la presunta carenza della consulenza tecnica circa l'altezza dello scatto; 3) l'omessa valutazione in appello del terzo capo di imputazione. Si deduceva inoltre che i materiali erano custoditi in area privata ("elementi salvati" di Telegram) e che la diffusione era limitata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: 1) l'aggravante di "ingente quantità" va valutata su base assoluta (numero oggettivo di file/immagini), con riferimento consolidato a soglie nell'ordine delle centinaia; i dati numerici (340 video, 108 immagini e altre 103 immagini su pendrive) giustificano la configurazione dell'aggravante e la relativa motivazione non è illogica; 2) non è richiesta la prova del concreto pericolo di divulgazione per l'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico (richiamando Sez. U. n. 51815/2018 e successivi orientamenti), per cui la circostanza della conservazione in "elementi salvati" di Telegram non esclude il reato; 3) le questioni tecniche sull'altezza dello scatto sono questioni di fatto inidonee alla revisione in sede di legittimità; 4) il terzo motivo è precluso per non essere stato dedotto in appello; 5) per tutte queste ragioni il ricorso è inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 600-quater, commi 1 e 2, cod. pen.

    L'aggravante per "ingente quantità" va accertata con riferimento al numero oggettivo di supporti e, soprattutto, al numero totale di immagini/video detenuti; la giurisprudenza di legittimità ha indicato soglie orientative (nell'ordine delle centinaia) per ritenere la "ingente quantità" integrata.

  • art. 600-ter, comma 1, cod. pen.

    Per il reato di produzione di materiale pedopornografico non è più necessario accertare il concreto pericolo di divulgazione del materiale (Sez. U. n. 51815/2018 e successivi orientamenti): la norma è stata interpretata in chiave di reato di danno tenuto conto della pervasività delle tecnologie. Rimangono esclusi i casi di "pedopornografia domestica" quando sussistono i requisiti di consenso validamente espresso e assenza di "utilizzazione".

  • art. 602-ter, commi 4-6, cod. pen.

    Norme collegate alla disciplina della pornografia minorile (detenzione/divulgazione); nella controversia hanno rilevanza in relazione alla qualificazione delle condotte e alle cautele probatorie, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di prova di ampia diffusione per l'integrazione dei reati di produzione/detenzione qualificata.

  • art. 23-bis, commi 2 e 3, decreto-legge n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020

    Previsione normativa relativa alla possibilità di deliberare in camera di consiglio: nella precedente pronuncia della Cassazione tale modalità di deliberazione era stata oggetto di censura per non avere rispettato l'istanza di trattazione in presenza, con conseguente annullamento senza rinvio di una sentenza.

  • art. 80, comma 2, d.p.r. 309/1990

    Citato in via analogica dal ricorrente (rapporto tra supporti e contenuti) ma la Corte ha precisato che, per l'aggravante in esame, il dato rilevante è quello assoluto del numero di immagini/file detenuti e non un rapporto relativo con altri file leciti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e al versamento stabilito in favore della Cassa delle ammende (nella specie euro 3.000,00).

  • Sez. U., sentenza n. 51815 del 31/05/2018 (giurisprudenza della Cassazione)

    "non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di divulgazione"

    Le Sezioni Unite hanno qualificato il reato di produzione di materiale pedopornografico come reato di danno, tenendo conto delle moderne tecnologie: non è quindi necessario provare il concreto pericolo di diffusione perché la mera produzione/detenzione di materiali pedopornografici integra il reato, salvo l'area di esclusione della "pedopornografia domestica" quando ricorrono i requisiti.

  • Sez. 3, n. 39543 del 27/06/2017 e altre pronunce citate

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato il criterio di valutazione della "ingente quantità" in termini quantitativi (numero di immagini/video) e confermato l'orientamento sulle soglie numeriche indicative.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in merito alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte non ha ravvisato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, limitandosi ad applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'aggravante "ingente quantità" di materiale pedopornografico va valutata sul dato oggettivo del numero di file/immagini detenuti; soglie orientative sono nell'ordine delle centinaia, e il giudice del merito ha ampia discrezionalità se motivata logicamente.
  • Per il reato di produzione di materiale pedopornografico non è necessario provare il concreto pericolo di diffusione: la mera produzione/detenzione può integrare il reato salvo i casi di "pedopornografia domestica" che richiedono consenso valido e assenza di utilizzo del minore.
  • Questioni tecnico-fattuali (es. determinazione dell'autore delle foto, altezza dello scatto, modalità di conservazione dei file) costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione.
  • Motivi non dedotti in sede di appello risultano preclusi in sede di legittimità: è essenziale che le doglianze siano tempestivamente e correttamente formulate nei gradi precedenti per evitarne la perdita.
  • La decisione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso.

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