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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5877/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), deducendo vizio di motivazione: la revoca non sarebbe stata giustificata in modo effettivo ed esaustivo e apparirebbe contraddittoria rispetto alla prognosi favorevole sottesa alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il fatto di causa: investimento mortale del ciclomotore guidato dalla vittima dopo invasione di corsia opposta in curva, con violazione degli artt. 142 e 143 cod. strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, rinviando al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio sul solo punto. Motivazione: richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 88/2019) e di legittimità che impediscono la revoca automatica della patente nelle ipotesi non aggravate da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti; il giudice che sceglie la revoca, invece della sospensione, deve motivare puntualmente la scelta facendo riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Nel caso concreto la motivazione si è limitata a richiamare la gravità dell'evento (morte) senza analizzare la misura della colpa e i rischi concreti, risultando lacunosa.

Norme richiamate

  • art. 589 cod.pen.

    Norma che disciplina l'omicidio colposo, reato contestato all'imputata per il decesso causato con violazione delle norme sulla circolazione.

  • artt. 142, comma 1 e 143, commi 1 e 11 cod.strada

    Norme del codice della strada la cui violazione ha costituito, secondo l'imputazione, la colpa nella condotta (invasione di corsia, comportamento in curva).

  • art. 222 cod.strada

    "la revoca della patente di guida non può essere \"automatica\" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi..."

    La Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che prevedeva la revoca automatica della patente per tutte le condanne per omicidio e lesioni stradali; dopo la pronuncia il giudice deve valutare caso per caso, salvo le ipotesi aggravate da alcol o stupefacenti.

  • art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992

    Elenca i parametri (gravità della colpa, pericolo creato, personalità del conducente, ecc.) che il giudice deve considerare per la scelta tra sospensione e revoca della patente; la scelta della revoca richiede motivazione puntuale secondo tali parametri.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente, con i limiti indicati dalle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena anche in relazione all'applicazione o omissione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019

    Le Sezioni Unite hanno ammesso la possibilità di ricorso per cassazione contro l'applicazione/omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di applicazione della pena, alla luce dell'art. 448 c. 2-bis c.p.p.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019

    "la revoca della patente di guida non può essere \"automatica\" indistintamente..."

    Dichiarata l'incostituzionalità dell'automatismo della revoca in tutte le ipotesi di condanna per reati stradali; la dichiarazione ha effetto dal 25/04/2019, escludendo l'applicazione automatica della revoca nelle ipotesi non aggravate.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 non è più legittima la revoca automatica della patente per tutte le condanne per omicidio o lesioni stradali: il giudice deve valutare caso per caso, salvo le ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.
  • Se il giudice sceglie la revoca della patente in assenza delle aggravanti alcol/droga, è obbligato a motivare in modo puntuale la scelta facendo riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (gravità della colpa, pericolo creato, personalità del conducente, recidiva, ecc.).
  • La mera richiamazione alla gravità dell'evento (es. il decesso) non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca; va analizzata la misura della colpa e i rischi concreti posti dalla condotta.
  • La sospensione della patente, se adottata dall'organo giudicante, richiede motivazione meno rigorosa: può essere sufficiente il richiamo alle 'circostanze del fatto' o alla 'gravità della condotta', soprattutto se la misura rientra vicino al minimo edittale.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di applicazione della pena (art. 448 c. 2-bis), e la Cassazione annulla la parte relativa alla sanzione quando la motivazione risulta lacunosa, rinviando per nuovo giudizio.

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