Cassazione Penale, Sentenza n. 5857/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per quattro motivi: 1) in via pregiudiziale richiedeva la declaratoria di non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (norma intervenuta dopo la sentenza di secondo grado) e, in subordine, la declaratoria di prescrizione; 2) censurava contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto; 3) lamentava omessa motivazione circa l'applicazione dell'azione amministrativa accessoria della sanzione di guida al massimo e la violazione del principio di proporzionalita' della pena; 4) denunciava vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimita' ha rilevato d'ufficio che il reato si era estinto per prescrizione, essendo spirato il relativo termine il 06/02/2015, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori questioni di merito (comprese le nullita' e le censure sul riconoscimento delle attenuanti o sulla sanzione amministrativa), richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'esistenza di una causa estintiva esclude la rilevanza di tali vizi in sede di legittimita'. Ha altresi' escluso la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., perche' non ricorrevano condizioni per un'assoluzione manifesta.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della Strada
art. 186, comma 7, cod. strada
Norma che definisce il reato per cui era stato condannato il ricorrente; la condanna di merito era fondata su questa disposizione
art. 131-bis, Codice Penale
Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilita' intervenuta dopo la sentenza di secondo grado; la Corte ha ritenuto la questione pregiudiziale ma non decisiva, attesa la piu' immediata e sopravvenuta causa estintiva (prescrizione)
art. 129, Codice di Procedura Penale (comma 1 e comma 2)
art. 129 c.p.p., comma 1 e comma 2
Applicato per dichiarare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato (comma 1) e previsto come fondamento per una possibile pronuncia di assoluzione di merito se i presupposti fossero stati evidenti (comma 2); nel caso la Corte ha usato il comma 1 per annullare senza rinvio e ha escluso l'assoluzione ai sensi del comma 2
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U.)
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Richiamate per il principio secondo cui l'esistenza di una causa estintiva impedisce che vengano rilevati o sfruttati in sede di legittimita' vizi della sentenza impugnata e per chiarire i limiti alla pronuncia di assoluzione manifesta
Massime di principio
- Se, prima della decisione della Corte di legittimita', interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice della legittimita' puo' rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- L'intervenuta causa di estinzione rende superfluo l'esame di nullita' o vizi motivazionali della sentenza impugnata in sede di legittimita', salvo che ricorrano condizioni per una pronuncia di assoluzione di merito immediata e manifesta ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p.
- La richiesta di applicazione di una nuova norma di non punibilita' (es. art.131-bis c.p.) puo' essere sollevata anche in Cassazione, ma se nel frattempo la prescrizione si e' verificata la questione diventa irrilevante rispetto all'esito processuale.
- Perche' la Cassazione pronunci un'assoluzione di merito (anziche' annullare e rinviare) e' necessario che emerga in modo chiaro e manifesto l'insussistenza del fatto o l'estinzione per causa diversa dalla prescrizione; in mancanza di tale evidenza si procede all'annullamento per estinzione del reato.
- In casi analoghi la strategia difensiva dovrebbe sollevare tutte le eccezioni possibili ma tenere conto che la prescrizione intervenuta sloga l'esame dei profili di merito; e' utile comunque documentare elementi che possano giustificare una pronuncia di assoluzione di merito qualora risultino pacifici e manifesti
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