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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5852/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato di tre matasse di cavi di rame da una cabina Enel e per interruzione di pubblico servizio. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e carenza motivazionale nel diniego della messa alla prova, sostenendo che l'istituto sia applicabile al reato contestato e che il rifiuto si sia fondato unicamente sul casellario senza valutare il contenuto del programma di messa alla prova e la risalenza dei precedenti; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sulle circostanze aggravanti: 2.1) la minorata difesa per il fatto commesso di notte sarebbe stata ingiustificatamente riconosciuta o contraddittoria; 2.2) la circostanza di cui al n. 7-bis dell'art. 625 c.p. sarebbe erroneamente applicata perché la proprietaria della cabina (ENEL) è un soggetto privato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha rilevato un errore della Corte territoriale circa l'inapplicabilità formale della messa alla prova al reato tentato e pluriaggravato (tale istituto è applicabile ai reati indicati dall'art. 550, comma 2, lett. F), ma ha ritenuto il diniego comunque legittimo in base alla prognosi negativa di recidiva formulata dalla Corte d'appello, che da sola giustifica l'esclusione della sospensione del processo per messa alla prova. Sul secondo motivo il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto all'aggravante della minorata difesa: le valutazioni della Corte d'appello sul fatto che l'orario notturno e le modalità (uso di cesoia, ingresso nella recinzione) avessero concretamente facilitato il reato non sono state efficacemente contestate. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis, la Corte ha confermato che essa si applica con criterio funzionale al servizio offerto (erogazione di energia) e non è esclusa dalla natura privata dell'ente erogatore. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 21/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    consente la configurazione della definizione del reato tramite messa alla prova anche per reati come il tentato furto pluriaggravato, in connessione con l'elencazione prevista dall'art. 550 c.p.p.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    elenca i reati per i quali è prevista la possibilità di definizione alternativa; il reato contestato rientra in tale elencazione e quindi formalmente è compatibile con la messa alla prova

  • art. 464-ter cod. proc. pen.

    la prognosi di recidiva formulata dalla corte di merito può, da sola, giustificare il diniego della messa alla prova, in quanto la mancanza di una prognosi favorevole esclude l'idoneità del programma

  • art. 61 cod. pen.

    l'aggravante della 'minorata difesa' richiede, oltre all'idoneità astratta del tempo (es. la notte), la prova che in concreto le condizioni di tempo, luogo o persona abbiano realmente ostacolato la difesa della vittima; non basta la generica previsione astratta

  • art. 625 cod. pen.

    la circostanza aggravante relativa all'interruzione di un servizio essenziale (es. erogazione di energia) si valuta con un criterio funzionale riferito al servizio offerto e non alla qualifica pubblica o privata dell'ente erogatore; pertanto può trovare applicazione anche se il soggetto proprietario è privato

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    massime interpretative sulla minorata difesa

    stabilisce il quadro valutativo per la minorata difesa: occorrono elementi concreti e conclusivi che dimostrino la vulnerabilità della vittima e l'effettivo sfruttamento di tale condizione, con verifica delle condizioni di notte in relazione all'illuminazione, ubicazione, presenza di vigilanza, presenza di terzi, ecc.

Massime di principio

  • La messa alla prova è formalmente applicabile anche ai reati elencati nell'art. 550, comma 2, lett. F (quindi anche a taluni furti aggravati), ma il giudice può legittimamente negarla se valuta negativamente la prognosi di recidiva: la valutazione sulla capicità di reinserimento è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione
  • Il diniego della messa alla prova può essere giustificato unicamente dalla prognosi di recidiva senza che sia necessario un esame puntuale del programma proposto, quando la prognosi negativa sia motivata e insindacabile
  • Per l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5) non è sufficiente indicare l'astratta idoneità del tempo di notte: occorrono elementi di fatto che dimostrino come, in concreto, la notte abbia ostacolato la difesa della vittima o la vigilanza
  • La natura pubblica o privata dell'ente titolare del bene offeso non esclude di per sé l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis; rileva il servizio che è stato compromesso (es. erogazione di energia) e il nesso funzionale con l'interruzione
  • I giudizi di merito sulle modalità del reato (rumore, ingresso in recinzione, ora notturna) e sulla prognosi di recidiva hanno ampia discrezionalità e la Cassazione tende a non sostituirsi al libero convincimento motivato dei giudici di merito salvo vizi di diritto o manifesta illogicità

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