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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5853/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della misura di sicurezza provvisoria (libertà vigilata) per omissione dell'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che il richiamo normativo dell'art. 313 c.p.p. non farebbe riferimento all'art. 302 c.p.p. sull'inefficacia delle misure cautelari, e chiedeva di chiarire se l'omesso interrogatorio determini la cessazione della misura e se l'interrogatorio debba svolgersi entro cinque o dieci giorni dall'esecuzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha affermato che l'interrogatorio di garanzia, in generale, è necessario anche quando è applicata una misura di sicurezza provvisoria, perché rappresenta un momento essenziale di contatto e garanzia difensiva tra il giudice e il destinatario. Tuttavia, nel caso concreto l'interrogatorio era stato effettivamente svolto il 4 giugno 2021 entro il termine previsto per le misure non detentive (dieci giorni), sicché non sussisteva motivo di inefficacia della misura. La Corte ha inoltre chiarito che per le misure non detentive (come la libertà vigilata, ai sensi dell'art. 215 comma 3 c.p.) si applica l'art. 294 c.p.p., comma 1-bis, che consente lo svolgimento dell'interrogatorio entro dieci giorni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 313 cod. proc. pen.

    ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini prima della pronunzia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294

    Il richiamo previsto dall'art. 313 va interpretato in senso tale da richiedere l'interrogatorio di garanzia anche rispetto alle misure di sicurezza applicate provvisoriamente; il richiamo all'art. 294 non esclude l'applicabilità delle conseguenze previste dall'art. 302 qualora l'interrogatorio non sia espletato

  • art. 313 cod. proc. pen. (comma 3)

    Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare

    La Corte ha osservato che il riferimento alla equiparazione vale per le impugnazioni, ma non può essere interpretato nel senso di escludere l'obbligo di interrogatorio o di modificarne le conseguenze in ordine all'inefficacia

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione di misure cautelari; per le misure detentive l'interrogatorio va svolto nei cinque giorni; per le misure diverse dalla custodia in carcere si applica il comma 1-bis (dieci giorni)

  • art. 294 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede che l'interrogatorio di garanzia che segue l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere debba essere svolto entro dieci giorni dall'esecuzione della misura; applicabile alle misure di sicurezza non detentive come la libertà vigilata

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inefficacia delle misure cautelari per omesso interrogatorio di garanzia; la Corte ritiene che le conseguenze previste possano riferirsi anche alle misure di sicurezza provvisorie qualora l'interrogatorio non sia espletato

  • art. 312 cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura; richiamata nel percorso interpretativo relativo all'applicabilità delle norme sull'interrogatorio

  • art. 215 comma 3 cod. pen.

    Classifica la libertà vigilata come misura di sicurezza non detentiva; questa classificazione giustifica l'applicazione del termine dilatato (dieci giorni) per l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 comma 1-bis

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia è, di regola, un momento imprescindibile di garanzia difensiva anche dopo l'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria; la sua omissione può avere conseguenze di inefficacia della misura.
  • Per le misure non detentive (ad esempio la libertà vigilata) trova applicazione l'art. 294 comma 1-bis c.p.p.: l'interrogatorio di garanzia può essere svolto entro dieci giorni dall'esecuzione della misura (non nel termine più breve di cinque giorni previsto per la custodia cautelare).
  • Un interrogatorio di garanzia già svolto anteriormente e valido può assolvere all'obbligo previsto anche se compiuto per altri fini, purché risulti effettivo e pertinente.
  • Se l'interrogatorio non è stato espletato, il giudice che valuta l'efficacia della misura deve considerare l'applicabilità delle norme sull'inefficacia (art. 302) anche con riferimento alle misure di sicurezza provvisorie, salvo che l'onere sia stato tempestivamente adempiuto entro i termini previsti per la tipologia di misura.
  • La distinzione tra misure assimilabili alla custodia cautelare in carcere e misure non detentive è decisiva per individuare il termine entro il quale far decorrere l'interrogatorio di garanzia e le conseguenze dell'eventuale omissione.

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