Cassazione Penale, Sentenza n. 5860/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico). Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 186, comma 7 C.d.S. e dell'art. 533 c.p.p., perché la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente la ricostruzione alternativa secondo cui Francini, dopo un primo avviso, era stato autorizzato dalle forze dell'ordine ad attendere il proprio difensore e dunque non intendeva sottrarsi al controllo ma solo attendere l'avvocato, essendosi creato un equivoco; (2) errata qualificazione della condotta come "rifiuto": si sostiene che la richiesta di un breve differimento per l'arrivo del difensore costituisce esercizio di un diritto difensivo e non rifiuto, e si chiedeva chiarimento su quando una dilazione si trasformi in rifiuto e oltre quale limite si configuri abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: richiamando la giurisprudenza, ha precisato che l'accertamento alcolimetrico è atto urgente e indifferibile e che il diritto del difensore di assistere non comporta il diritto dell'interessato a far procrastinare l'accertamento fino all'arrivo del legale. L'eventuale concessione degli operanti di attendere il difensore è mera facoltà degli agenti e non genera un diritto opponibile; gli agenti avevano poi ripetuto gli inviti e ammonito sulle conseguenze del rifiuto e sulla necessità di non ritardare l'esame per il mutare del tasso alcolico. La Cassazione ha inoltre ricordato che il "rifiuto" può essere implicito e formarsi anche con comportamenti elusivi o con dilazione ingiustificata: pertanto la condotta di Francini integrava il reato ex art. 186, comma 7 C.d.S. La condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per accertare la guida in stato di ebbrezza; il rifiuto integra illecito anche se non espresso verbalmente quando emerge da comportamenti elusivi o dilatori
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato agli atti di cui agli artt. 352 e 354
Il difensore può assistere agli atti ma la norma non attribuisce al soggetto indagato il diritto di sospendere l'accertamento in attesa del difensore; la polizia non è obbligata ad attendere l'arrivo dell'avvocato
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; non implica l'obbligo di attendere il difensore prima di procedere all'accertamento
Rilevante in tema di motivazione e superamento del dubbio: il ricorso lamentava insufficiente valutazione della ricostruzione alternativa ex art. 533, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 41178 del 20/07/2017 (Rv. 27077)
Conferma che l'accertamento alcolimetrico è atto urgente e indifferibile e che il difensore può assistere senza diritto a essere previamente avvisato; quindi la polizia non deve e non può attendere il difensore se ciò compromette l'attendibilità dell'accertamento
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 3202 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020 (Rv. 278025)
Stabilisce che il rifiuto si può manifestare anche con condotte elusive e dilatorie ripetute (es. interrompere ripetutamente l'alcoltest); principio esteso a comportamenti che rinviano l'esame senza giustificazione
Massime di principio
- Il diritto del difensore di assistere non equivale a un diritto del soggetto ad imporre la sospensione dell'accertamento: l'atto alcolimetrico è urgente e indifferibile
- La mera concessione da parte degli agenti di attendere il difensore non trasforma quella facoltà in un diritto opponibile; è una disponibilità degli operanti, revocabile se l'accertamento non può essere dilazionato
- Il 'rifiuto' previsto dall'art. 186, comma 7 C.d.S. può essere anche implicito: comportamenti elusivi, dilazioni ingiustificate o ripetute omissioni costituiscono rifiuto
- Se si chiede un differimento per far intervenire il difensore, occorre che la richiesta sia ragionevole e immediatamente percorribile; tempi lunghi o non documentati possono essere valutati come volontà di sottrarsi
- Per contestare con successo una verbalizzazione di rifiuto è utile documentare temporalmente gli avvisi e le interazioni (orari, chiamate, dichiarazioni degli operanti) e dimostrare che gli agenti hanno dato garanzie chiare e vincolanti di attesa
- Le autorità devono ripetere in modo chiaro gli inviti e l'ammonimento sulle conseguenze del rifiuto; la ripetizione di avvisi urgenti riduce la plausibilità di un equivoco giustificato dal richiedente
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