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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20599/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui erano stati recuperati costi dedotti ai fini Irpef e Irap e detrazioni Iva riferiti alla costruzione di un capannone industriale edificato su un terreno di proprietà del coniuge del contribuente e da questi condotto in locazione. Secondo l'Ufficio, tali spese non erano deducibili né l'Iva era detraibile perché il bene costruito, per effetto dell'accessione, era divenuto di proprietà del locatore e le spese erano state sostenute su bene altrui, quindi prive di inerenza ex art. 109 TUIR; inoltre non potevano applicarsi i principi contabili richiamati dal contribuente. La CTR aveva invece ritenuto che il rapporto fosse una concessione ad aedificandum inserita in un contratto di locazione atipico, con facoltà del locatario di costruire e utilizzare il manufatto per l'attività imprenditoriale durante il rapporto. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 934 c.c. e 2424 c.c., sostenendo che la costruzione su suolo altrui, essendo destinata a diventare proprietà del locatore, escludeva la deducibilità e la detrazione per difetto di inerenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando la giurisprudenza unionale e di legittimità secondo cui è ammessa la detrazione Iva e, in coerenza, la deducibilità dei costi quando sussista un nesso di strumentalità tra le opere eseguite su immobile di terzi e l'attività economica del contribuente, anche se l'immobile non è di sua proprietà. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che il capannone era stato costruito per lo svolgimento dell'attività artigianale del contribuente e che l'Ufficio non aveva specificamente contestato né l'inerenza in senso sostanziale né la macroscopica antieconomicità della spesa. Perciò il rapporto tra costo sostenuto e attività d'impresa risultava idoneo a fondare sia la deduzione ai fini delle imposte dirette sia la detrazione Iva. Nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale per denunciare violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 109 TUIR

    La Corte ha ribadito che l'inerenza va apprezzata in termini di nesso di strumentalità tra costo e attività d'impresa o professionale; nel caso concreto tale nesso era stato ritenuto sussistente.

  • art. 934 c.c.

    L'operatività dell'accessione non è stata ritenuta decisiva a escludere la deducibilità o la detrazione quando l'opera sia strumentale all'attività economica del contribuente.

  • art. 2424 c.c.

    La norma è stata evocata nel ricorso, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio specifico.

  • art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    La detrazione dell'IVA assolta a monte è ammessa quando i servizi di costruzione o ristrutturazione di immobile di terzi presentino un nesso diretto e immediato con l'attività imponibile a valle.

  • art. 54, comma 2, TUIR

    Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili anche se l'immobile è di terzi e non solo se di proprietà del contribuente.

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione IVA per lavori eseguiti su immobile di proprietà altrui, ciò che rileva è il nesso diretto e immediato tra i servizi acquistati e l'attività economica svolta o da svolgere, non la titolarità dominicale del bene.
  • Il principio di accessione ex art. 934 c.c. non impedisce, di per sé, la deduzione dei costi o la detrazione dell'IVA quando l'opera realizzata su fondo altrui sia strumentale all'attività del soggetto passivo.
  • In materia di IVA, l'inerenza può essere esclusa solo quando l'operazione risulti manifestamente antieconomica o comunque priva di collegamento con l'attività imponibile; in tal caso grava sull'Amministrazione la dimostrazione di tali elementi indiziari.
  • Per i costi relativi a immobili utilizzati nell'attività, la deducibilità non dipende dalla proprietà del bene, ma dalla sua effettiva destinazione strumentale all'impresa o alla professione.
  • Quando l'Ufficio contesta solo che il bene sia stato costruito su suolo altrui, senza specifica contestazione dell'inerenza sostanziale o della non necessarietà della spesa, la pretesa impositiva non è sufficiente a escludere la deducibilità/detraibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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