Cassazione Civile, Ordinanza n. 16757/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una avvocata, difensore della curatela di un fallimento ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio tributario, aveva chiesto la liquidazione dei propri compensi alla competente Commissione tributaria regionale. La domanda era stata rigettata per mancanza in atti del provvedimento di ammissione al patrocinio. La professionista aveva quindi proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Il Presidente della Commissione tributaria regionale aveva rimesso la questione alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato; quest'ultima, ritenendosi incompetente, aveva sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. Il tema sottoposto alla Cassazione era individuare il giudice competente a decidere sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore in un procedimento svoltosi davanti a un giudice speciale, in particolare davanti al giudice tributario.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo dichiarando la competenza del Tribunale ordinario di Reggio Calabria a conoscere dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011. Ha affermato che la controversia sull'an e sul quantum del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e, pur essendo originata da un processo tributario, rientra nella competenza del giudice ordinario. Il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge davanti al tribunale indicato.
Norme richiamate
La norma disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione ed è letta come base di un giudizio autonomo sulla spettanza e liquidazione del compenso.
È qualificato come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione; il ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, ma solo se i giudici appartengono al medesimo plesso giurisdizionale.
È il fondamento del regolamento di competenza d'ufficio sollevato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.
È il testo unico sul patrocinio a spese dello Stato; la controversia riguarda la liquidazione del compenso del difensore ammesso a tale beneficio.
Il rito sommario previsto per le opposizioni ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non muta la natura civile della controversia sulla liquidazione del compenso.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato introduce un giudizio autonomo, di natura civile, avente ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale alla spettanza e quantificazione dell'onorario.
- L'art. 15 d.lgs. 150/2011, in combinato con l'art. 170 d.P.R. 115/2002, detta una regola di competenza e non di giurisdizione: il riferimento al capo dell'ufficio giudiziario opera quando il provvedimento proviene da un magistrato appartenente al medesimo plesso giurisdizionale.
- Quando la causa a quo si è svolta davanti a un giudice speciale, la controversia sull'opposizione alla liquidazione del compenso resta devoluta al giudice ordinario, perché il diritto al compenso non si degrada a interesse legittimo.
- Il legame con il processo in cui è maturato il compenso non comporta una connessione tale da attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice speciale che ha trattato la causa principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16683/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →