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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28208/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) per aver il GUP applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza motivare il perché non sia stata applicata la sanzione meno afflittiva della sospensione, nonostante non fossero contestate le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., ma lo ha rigettato nel merito. Pur richiamando l'obbligo di motivazione alla luce dell'art. 222, comma 2, Codice della Strada e della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice d'appello ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione implicita sufficiente a giustificare la revoca della patente: il GUP aveva infatti richiamato il "grado significativo della colpa" e il rilevante discostamento dalla regola cautelare, nonché l'entità del danno (la morte della conducente dell'altra vettura e della passeggera), valutazioni ritenute idonee a motivare la scelta della misura più afflittiva in tutela della sicurezza pubblica. Pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali sono stati confermati.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la procedura dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), meccanismo cui è stata ricondotta la sentenza impugnata.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; è il reato per cui è stata pronunciata l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida

    Dispone la revoca della patente in caso di condanna per gli artt. 589-bis e 590-bis, ma la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha precisato che, in assenza delle circostanze privilegiate, il giudice può valutare anche la sospensione e deve motivare adeguatamente la scelta della revoca richiamando i parametri di cui all'art. 218 C.d.S.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Ha censurato la mancata previsione di possibilità alternativa per il giudice (sospensione vs revoca) e ha richiesto che, qualora il giudice opti per la revoca in assenza delle circostanze particolari, ne dia adeguata motivazione richiamando i criteri di valutazione pertinenti.

  • art. 218 Codice della Strada

    Indica i criteri/parametri (es. grado di colpa, pericolosità, entità del danno, recidiva, ecc.) che devono guidare la scelta della misura accessoria sulla patente; la Corte ha richiamato questi parametri come parametro di valutazione per la motivazione.

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che regola la competenza della Corte di legittimità in materia di impugnazioni relative a disposizioni non concordate: ha consentito l'ammissibilità del ricorso avverso la parte accessoria esterna all'accordo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza come parametro diverso da quelli del Codice della Strada; la Corte osserva che la motivazione può essere sintetica purché risulti la valutazione di uno o più criteri rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la revoca della patente è disposta per reati di cui agli artt. 589-bis o 590-bis, il giudice deve valutare i parametri dell'art. 218 C.d.S.; in assenza delle circostanze aggravanti previste, può comunque optare per la revoca ma deve motivare la scelta.
  • La motivazione può essere espressa anche in termini sintetici o impliciti purché dal complesso dell'impianto motivazionale emerga chiaramente la valutazione di uno o più criteri rilevanti (grado di colpa, gravità della condotta, entità del danno, pericolosità sociale).
  • Se il giudice non fornisce alcuna motivazione specifica attinente ai criteri di cui all'art. 218 C.d.S., la decisione può essere annullata e rinviata limitatamente alla sanzione accessoria; la difesa dovrebbe contestare la mancanza di motivazione e proporre la sospensione indicando elementi mitiganti.
  • Dal punto di vista difensivo, in casi senza circostanze aggravanti conviene documentare fattori favorevoli (assenza di recidiva, comportamento successivo, proporzionalità del provvedimento) e chiedere esplicita valutazione comparativa tra sospensione e revoca.
  • Ai fini dell'impugnazione, le questioni relative a sanzioni amministrative accessorie disposte al di fuori dell'accordo possono essere portate in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.2; la Corte di legittimità verifica sia l'ammissibilità sia la congruità della motivazione.

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