Cassazione Penale, Ordinanza n. 15218/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di detenzione di stupefacenti. Il ricorso per cassazione proponeva tre censure: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 530, comma 2, e 533 c.p.p., deducendo che non vi fosse prova sufficiente della destinazione dello stupefacente alla cessione; 2) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed eccessività della pena, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla ipotesi lieve; 3) violazione dell'art. 240 c.p. per asserita illegittimità della confisca dei telefoni sequestrati. I fatti, come ricostruiti nei gradi di merito, riguardavano il possesso di hashish suddiviso in panetti e occultato anche dentro un calzino, la presenza dell'imputato in una zona nota per lo spaccio, il suo tentativo di fuga alla vista della volante, la disponibilità di 1.430 dosi e il possesso di una cospicua somma di denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: la destinazione alla cessione era desunta in modo logico da modalità di confezionamento, occultamento, contesto e condotta del soggetto; la derubricazione all'ipotesi di lieve entità era esclusa dal consistente numero di dosi ricavabili e dal denaro in possesso dell'imputato, indici di non occasionalità nell'inserimento nel mercato degli stupefacenti; il terzo motivo era infondato perché i telefoni erano stati restituiti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice applicata nei gradi di merito per la condotta di detenzione di stupefacenti; la condanna è stata confermata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte esclude la riconducibilità del fatto alla ipotesi lieve, valorizzando quantità, numero di dosi ricavabili, confezionamento, occultamento, denaro posseduto e inserimento non occasionale nel mercato degli stupefacenti.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza probatoria; la censura è ritenuta manifestamente infondata.
Richiamato dalla difesa in tema di regola di giudizio per la condanna; la Corte reputa la motivazione di merito logicamente adeguata.
Invocato per contestare la confisca dei telefoni; il motivo è infondato perché i telefoni sono stati restituiti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità richiede la verifica della colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La destinazione alla cessione di sostanza stupefacente può essere desunta da un quadro indiziario composto da confezionamento in dosi o panetti, occultamento, presenza in zona di spaccio, comportamento fuggevole e quantità di dosi ricavabili, quando tali elementi siano logicamente convergenti.
- La qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di modalità, mezzi, circostanze e quantità: è incompatibile con disponibilità di un numero molto elevato di dosi e con elementi sintomatici di inserimento non occasionale nel mercato della droga.
- Nel giudizio di legittimità, censure che si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate quando la motivazione di merito sia coerente e non viziata sul piano logico-giuridico.
- La confisca non può essere censurata se il bene contestato risulta non confiscato ma restituito, difettando così l'attuale interesse a dolersi del provvedimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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