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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27386/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che, in una controversia su avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 relativo ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva accolto l'appello solo limitatamente alle sanzioni e aveva invece confermato il tributo, ritenendo non provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per qualificare gli immobili come alloggi sociali ai fini dell'esenzione. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa risposta alle censure e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo è stato denunciato omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella natura di alloggi sociali degli immobili; con il terzo motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011 e del d.m. 22 aprile 2008, assumendo che tali norme fossero state reputate inapplicabili senza adeguato accertamento sulla natura degli immobili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era chiara nel negare l'esenzione per mancata dimostrazione dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008; ha dichiarato inammissibile il secondo perché non individuava un fatto storico omesso, ma contestava la qualificazione giuridica degli immobili; ha respinto il terzo perché il giudice di merito aveva correttamente ricostruito il quadro normativo e il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente che chieda un'esenzione tributaria. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione al procuratore anticipatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    È la disposizione invocata per ottenere l'esenzione IMU; la Corte ne conferma la necessità di applicazione solo se siano provati i presupposti normativi richiesti per gli alloggi sociali.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma di conversione del d.l. n. 201 del 2011, richiamata quale base della disciplina IMU applicata alla controversia.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Costituisce il parametro regolamentare per verificare i requisiti degli alloggi sociali; la Corte afferma che la prova della loro sussistenza è imprescindibile per ottenere l'esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza; il motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR era intellegibile e coerente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile poiché diretta contro una qualificazione giuridica e non contro uno specifico fatto storico omesso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione; la Corte ha escluso la sua violazione poiché la decisione di merito era chiara nella ratio.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge; il motivo è stato respinto per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni ed esenzioni tributarie, il contribuente che le invochi ha l'onere di provare, quando vi sia contestazione, tutti i presupposti di fatto richiesti dalla disciplina agevolativa; in difetto, l'esenzione non può essere riconosciuta.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata se la decisione di merito rende comunque intelligibile la ratio del rigetto della domanda o dell'eccezione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la qualificazione giuridica di un fatto o per riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio: è necessario individuare uno specifico fatto storico decisivo non esaminato.
  • Il motivo di violazione di legge è inammissibile o infondato quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su un accertato difetto di prova di un presupposto costitutivo del beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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