Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite un intermediario bancario, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. L'investitore aveva inizialmente chiesto la nullità o l'annullamento degli ordini di acquisto e, in subordine, la risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento per asseriti inadempimenti informativi dell'intermediario, oltre alla ripetizione della somma investita e al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, ritenendo non assolti gli obblighi informativi e dichiarando prescritta solo la domanda risarcitoria. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, deducendo, tra l'altro: ultrapetizione e omessa pronuncia; difetto o insufficienza di motivazione; erronea qualificazione del contratto quadro come suscettibile di risoluzione; impropria estensione della risoluzione ai singoli ordini; violazione delle norme sugli obblighi informativi dell'intermediario; giudicato interno sull'inadeguatezza dell'operazione; omessa pronuncia sulla domanda restitutoria di titoli e cedole; erronea decorrenza degli interessi sulla somma da restituire; erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi tranne quelli relativi alla mancata pronuncia sulla restituzione di titoli e cedole e alla decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, accolti per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per erronea applicazione dei principi sulla ripetizione dell'indebito e sugli interessi dovuti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo sull'omessa pronuncia della domanda restitutoria di titoli e cedole e al motivo sulla decorrenza degli interessi dovuti sulla somma da restituire; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sui profili restitutori omessi e rideterminare la decorrenza degli interessi conformandosi ai principi richiamati. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda e deve esaminare le domande ed eccezioni ritualmente proposte; tuttavia l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione comporti implicitamente il rigetto della questione.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in presenza di anomalie estreme, non quando sia sintetica ma comunque comprensibile e completa nel suo nucleo essenziale.
La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può integrare inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto quadro e, nei casi pertinenti, anche dei singoli ordini di investimento.
La risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del contratto quadro come mandato senza rappresentanza, tesi ritenuta non decisiva ai fini della risoluzione.
Impone all'intermediario obblighi informativi attivi e specifici verso l'investitore, calibrati sulla concreta operazione e sui rischi dello strumento finanziario.
art. 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998
L'intermediario deve fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione, specie nell'acquisto di titoli di Stato esteri, informando sul rischio di insolvenza dell'emittente.
La negoziazione per conto del cliente rientra tra i servizi di investimento e comporta obblighi informativi propri del servizio svolto.
Il giudicato interno si forma solo sui capi effettivamente non impugnati; la censura è infondata quando la contestazione sull'inadeguatezza dell'operazione deriva logicamente dalle domande devolute in appello.
In tema di restituzione della somma investita, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, salvo prova della mala fede dell'accipiens; la mala fede non si presume per il solo inadempimento dell'intermediario.
In caso di risoluzione del contratto d'investimento, sorgono reciproci obblighi restitutori: restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario e dei titoli e delle cedole da parte dell'investitore.
La questione del dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria è irrilevante se la relativa statuizione favorevole alla parte che ricorre non è stata impugnata dalla controparte.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Sono stati scrutinati motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi può integrare un inadempimento contrattuale idoneo a giustificare non solo il risarcimento del danno ma anche la risoluzione del contratto quadro e, se del caso, dei singoli ordini di investimento.
- Gli ordini di acquisto di strumenti finanziari hanno autonomia causale rispetto al contratto quadro: possono essere oggetto di risoluzione per l'inadempimento informativo dell'intermediario, indipendentemente dalla sorte del contratto quadro.
- L'obbligo informativo dell'intermediario deve essere specifico e riferito alla concreta operazione: non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile, specie quando si tratti di titoli esteri esposti a rischio di insolvenza.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede la puntuale dimostrazione che la domanda o eccezione sia stata effettivamente proposta e non sia stata neppure implicitamente decisa.
- La mala fede dell'intermediario non si presume ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire: in difetto di prova specifica, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
- Quando il contratto di investimento è risolto, sorgono reciproci obblighi restitutori: l'intermediario restituisce il capitale, l'investitore restituisce titoli e frutti/cedole percepite, secondo la disciplina delle restituzioni.
- Una statuizione favorevole alla parte che ricorre non può essere impugnata in cassazione se manca un concreto interesse ad ottenere una mera correzione della motivazione senza incidenza sul dispositivo.
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