Sentenza n. 535/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bagno Clorinda Bertuccelli di Cipriani Rinaldo e Gemignani Gaia e C. S.n.c. il 20/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che hanno differito al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali con i quali è stato individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime, chiedendo in via principale l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, nonché l'inapplicabilità della giurisprudenza europea e nazionale in materia di obblighi di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022. La ricorrente ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Le medesime domande sono state riproposte con motivi aggiunti avverso la delibera di Giunta n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, con richiesta anche di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea, alle richieste di rinvio pregiudiziale e alle questioni di legittimità costituzionale. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il principio dispositivo in senso ampio impedisca di decidere la controversia nel merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il giudice deve quindi prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio. Le spese sono state compensate, anche considerando la non opposizione del Comune di Viareggio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio.
art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118
Disciplina richiamata dalla ricorrente con riferimento alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Richiamato nelle domande della ricorrente per le richieste di accertamento e di condanna; tali domande non sono state esaminate nel merito.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori; la relativa questione non è stata decisa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- L'espressa dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di decidere il merito della controversia o di procedere d'ufficio, imponendo la declaratoria di improcedibilità.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio.
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