Cassazione Penale, Sentenza n. 19193/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) vizio di motivazione nella rideterminazione della pena a seguito del rinvio (violazione artt. 132, 133 cod. pen., art. 73 DPR 309/90), per omissione di adeguata argomentazione e per avere dato peso solo al dato ponderale senza elementi sulla gravità; 2) nullità della sentenza per mancata/notifica irregolare del decreto di citazione in appello, in quanto notificato presso il difensore invece che al domicilio dichiarato dopo l'arresto (violazione artt. 161 e 601 cod. proc. pen.); 3) errore procedurale per mancata trattazione orale nel giudizio di rinvio, dovendosi conservare la scelta della trattazione orale adottata dalla Corte d'appello annullata (richiamo agli artt. 601 cod. proc. pen. e disposizioni emergenziali D.L. 149/2020 e D.L. 137/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica (secondo motivo) ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: l'imputato aveva eletto domicilio presso l'Avv. Gramenzi e non risultano revoche, quindi la notificazione presso il suo studio è rituale (art. 161 c.4 c.p.p.); inoltre la presunta notifica in luogo diverso configurerebbe nullità intermedia da dedurre tempestivamente. Sul terzo motivo (trattazione orale) ha escluso che il giudizio di rinvio sia vincolato alla modalità processuale scelta nel giudizio annullato: la fase di rinvio è autonoma e richiede nuovi adempimenti, perciò la Corte poteva legittimamente decidere per la trattazione scritta. Sulla questione principale di dosimetria (primo motivo) ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: la Corte d'appello ha mantenuto la struttura del reato continuato, fissato la pena base (8 anni e €30.000) e quantificato gli aumenti e le pene relative ai reati irrevocabili, arrivando alla pena complessiva di 11 anni di reclusione e €55.000 di multa; la dosimetria è conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali e pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma-scritta del reato di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; utilizzata come riferimento per la tipologia del delitto nella determinazione della pena
riferimento alla struttura della pena (determinazione della pena per più reati e continuazione); la Corte ha mantenuto la struttura del reato continuato nel calcolo complessivo
criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato i criteri ex art.133 (pericolosità, modalità, eventi, precedenti, attenuanti/aggravanti) ritenuti adeguati dalla Cassazione
richiamato tra le norme pertinenti al procedimento di cassazione e ai limiti di enunciazione dei motivi; il ricorso è stato presentato nei limiti di legge ma dichiarato inammissibile per insussistenza dei profili dedotti
art. 111 Cost.
richiesto come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i diritti processuali dell'imputato nelle fasi svolte
regola la notificazione agli domiciliatari e presso il difensore; la Corte ha interpretato la notifica presso il domicilio eletto del difensore come rituale in mancanza di revoca dell'elezione
norma invocata in relazione alle modalità di trattazione; la Corte ha stabilito che il giudizio di rinvio è autonomo e non vincolato alla modalità (orale vs scritta) scelta nella pronuncia annullata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (sintesi), richiamata come procedimento per la motivazione del ricorso; i motivi sono stati ammessi alla valutazione ma respinti nel merito
norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per le statuizioni finali (inammissibilità, condanna alle spese e oneri)
D.L. 149/2020 (conv. L. 117/2020), art. 23
richiamato nel quadro delle norme emergenziali sulla trattazione a distanza o scritta; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impongano la conservazione automatica della modalità di trattazione tra gradi
vedi art. 23 D.L. 149/2020; conferma che le forme straordinarie non vincolano l'autonomia del giudizio di rinvio
Corte Costituzionale, sent. n. 40/2019
richiamata come fatto che ha inciso sulla cornice edittale più favorevole, da considerare nella rimodulazione della pena; la Corte territoriale ha infatti tenuto conto della pronuncia costituzionale nel ridimensionare la pena
Cass. Sez. 6, sent. n. 40042/22 (28/9/2022)
sent. n. 40042-22 del 28/9/2022
pronuncia di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio; ha definito l'ambito di intervento della Corte di appello di Perugia nella fase di rinvio
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore è valida e rende rituali le notificazioni ivi effettuate se non risulta revoca o dichiarazione di nuovo domicilio: eventuali doglianze sulla notifica devono essere dedotte tempestivamente nelle fasi processuali competenti e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione salvo casi eccezionali
- Il giudizio di rinvio dopo annullamento è una fase processuale autonoma: la modalità di trattazione (orale o scritta) non si trasmette automaticamente dal provvedimento annullato, pertanto la parte che vuole la trattazione orale deve richiederla nuovamente nella fase di rinvio
- Le censure sulla motivazione della dosimetria della pena sono difficili da valorizzare in cassazione se la Corte territoriale ha esplicitato i criteri applicati ex art. 133 c.p. e ha motivato la quantificazione alla luce delle risultanze di merito e delle prescrizioni del provvedimento rescindente
- La qualificazione di 'spacciatore di alto profilo' e la valorizzazione dei quantitativi movimentati possono legittimamente incidere sulla pena, purché la decisione sia sorretta da adeguata motivazione concernente i criteri di pericolosità, reiterazione e modalità
- Le norme emergenziali che autorizzano procedimenti scritti o a distanza non eliminano l'obbligo di rispettare l'autonomia delle fasi processuali: ogni fase richiede gli adempimenti e le scelte processuali del caso
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