Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34142/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava, in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, relativo all'anno d'imposta 2004 e fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, con rideterminazione induttiva di maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione perché il rinvio al PVC non sarebbe bastato, essendo necessario un autonomo vaglio critico dell'Ufficio, quantomeno in diritto, delle risultanze della verifica. Con il secondo motivo lamentava, formalmente ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che la CTR avesse confermato la pretesa fiscale senza che l'Ufficio avesse provato il fatto costitutivo del credito mediante l'allegazione, anche in appello, del PVC presupposto, asserendo così una decisione fondata su prova non dedotta e in violazione anche dell'art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza costante, la motivazione per relationem degli atti tributari è legittima se il documento richiamato è allegato o già conosciuto integralmente dal contribuente, ovvero se l'atto ne riproduce il contenuto essenziale; nella specie il PVC era stato già consegnato alla contribuente e il rinvio alle sue conclusioni era sufficiente, senza necessità di una motivazione autonoma dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura era in realtà orientata a lamentare una violazione dell'art. 115 c.p.c. più che dell'art. 112 c.p.c., era nuova rispetto al giudizio di merito e non rispettava il principio di autosufficienza, non essendo stati indicati in modo specifico gli atti in cui la questione sarebbe stata dedotta. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    obbligo di motivazione degli atti tributari; allegazione degli atti richiamati

    La motivazione dell'atto tributario può essere resa anche per relationem; l'allegazione dell'atto richiamato è necessaria solo se il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza, oppure se l'atto non ne riproduca il contenuto essenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare un preteso error in procedendo nel secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte osserva che la censura, pur formalmente ricondotta a tale norma, in sostanza non denunciava una vera ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma una diversa questione di valutazione della prova e di applicazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non risultava ritualmente e specificamente dedotta nei gradi di merito; la censura era pertanto nuova e inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento può essere assolto per relationem mediante rinvio a un PVC o ad altro atto conosciuto dal contribuente, purché l'atto richiamato sia allegato, già conosciuto o riprodotto nel suo contenuto essenziale.
  • Non è richiesta una autonoma e distinta valutazione in motivazione di tutti gli elementi del PVC da parte dell'Ufficio, quando il rinvio consenta comunque al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • La sufficienza della motivazione dell'atto impositivo va distinta dalla prova in giudizio della fondatezza della pretesa fiscale: la prima attiene alla validità dell'atto, la seconda alle regole di istruzione probatoria nel contenzioso.
  • In Cassazione, una censura è inammissibile se introduce una questione nuova non dedotta nei gradi di merito e se il ricorrente non indica specificamente, in modo autosufficiente, dove e come la questione sia stata sollevata nel processo precedente.
  • Non è consentito prospettare sotto la veste dell'art. 112 c.p.c. una doglianza che in realtà concerne la violazione dell'art. 115 c.p.c. o la valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.