Cassazione Civile, Sentenza n. 34780/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello di Roma Capitale e ritenendo non prescritta l'obbligazione relativa al canone COSAP per un posteggio in mercato coperto (annualità 1990). La questione centrale riguarda la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. per presunto occultamento doloso del debito da parte del ricorrente, attraverso la contraffazione di bollettini postali che attestavano un pagamento molto inferiore a quello dovuto. Il ricorrente deduceva vari motivi di nullità/procedurali e di erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla prova; sosteneva inoltre errori di fatto relativi all'acquisizione di documenti (estratti conto) e alla qualificazione probatoria del bollettino postale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisivo l'omesso reperimento d'ufficio del fascicolo di primo grado, precisando che tale omissione non invalida di per sé il giudizio d'appello salvo dimostrazione che il fascicolo contenesse elementi decisivi non altrimenti conosciuti. Quanto al merito, la Corte ha confermato la valutazione di fatto della Corte d'Appello circa il comportamento doloso del debitore: le indagini dell'ente hanno evidenziato la contraffazione dei bollettini postali (aggiunta di due zeri) e il pagamento di una somma molto inferiore a quella dovuta, con conseguente operatività della causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. Le censure su questioni di fatto (invio dell'estratto conto nel 1993, natura pubblica del bollettino, presunte ammissioni del ricorrente) sono state respinte in quanto nuove o non adeguatamente dedotte in grado di merito; la Cassazione non è entrata in un riesame dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in Cassazione.
Norme richiamate
L'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado non è condizione di validità del giudizio d'appello; la sua omissione può integrare solo un vizio di motivazione se non è dimostrato che dal fascicolo sarebbero emersi elementi decisivi non altrimenti conoscibili
«tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto»
La sospensione della prescrizione trova applicazione quando il debitore, con comportamento intenzionale, rende al creditore impossibile (non meramente difficile) l'esercizio dell'azione; nel caso concreto la contraffazione dei bollettini postali ha costituito occultamento idoneo a sospendere la prescrizione
Rinvio alle norme sulla prescrizione; richiamata in connessione con l'applicazione della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n.8
Principi sull'onere della prova e sulla valutazione della prova scritta: la Corte ha ritenuto che le contestazioni probatorie sollevate in cassazione non potevano essere esaminate perché richiedevano accertamenti di fatto non compiuti in sede di merito
Riguardano la valutazione della prova e l'ammissibilità di mezzi istruttori; la Corte ha osservato i limiti del sindacato di legittimità su questioni probatorie di fatto
art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02
Norma richiamata per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di requisiti previsti; la Corte dichiara sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- La causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c. si applica quando il comportamento del debitore ha l'effetto di rendere al creditore praticamente impossibile esercitare l'azione (occultamento intenzionale), non quando sussiste solo una difficoltà di accertamento.
- Per far valere l'eccezione di sospensione per occultamento è necessario proporre e documentare in grado di merito elementi fattuali probatori (es. indagini, riscontri su documenti contraffatti); la cassazione non è sede per introdurre nuovi accertamenti di fatto.
- L'omissione da parte del giudice d'appello di acquisire d'ufficio il fascicolo di primo grado non è in sé viziante: il ricorrente deve dimostrare che dal fascicolo sarebbero emersi elementi decisivi e non altrimenti disponibili.
- La qualificazione probatoria di documenti (bollettino postale vs estratto conto interno) e la valutazione della loro autenticità/contraffazione sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione se non adeguatamente impugnate prima.
- Chi contesta la decisione per presunte inversioni dell'onere della prova o per errori valutativi deve dimostrare che tali errori siano decisivi e non meramente complementari rispetto alle valutazioni di fatto complessive compiute dal giudice di merito.
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