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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06722/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (trasgressore)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 c.d.s. irrogata a seguito di accertamento effettuato il 10 febbraio 2010 e poi formalizzata con verbale di contestazione e ordinanza-ingiunzione della Prefettura. Il destinatario aveva ottenuto in appello l'annullamento degli atti sanzionatori perché il Tribunale aveva ritenuto tardiva la notifica del verbale, effettuata solo il 12 agosto 2010, e tardiva anche la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, oltre i 150 giorni previsti dall'art. 204, comma 2, c.d.s.; inoltre il Tribunale aveva rilevato che non era stata provata la proprietà del veicolo in capo al contravventore alla data dell'infrazione. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 201, comma 3, c.d.s., sostenendo che il primo tentativo di notifica era stato effettuato all'indirizzo risultante dalla carta di circolazione, che il destinatario non aveva aggiornato, e che il termine di 150 giorni dovesse decorrere nuovamente dalla conoscenza dell'esito negativo della prima notifica; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 94, commi 1 e 2, c.d.s., deducendo che l'onere di provare la proprietà del veicolo gravasse sul contravventore, non sull'Amministrazione, in applicazione del criterio della vicinanza della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per la validità della notifica del verbale ex art. 201, comma 3, c.d.s., non basta un semplice tentativo di notifica presso uno dei luoghi indicati dalla norma, ma occorre il rispetto delle formalità previste per l'irreperibilità del destinatario; in ogni caso, il termine di 150 giorni decorre dalla data dell'accertamento della violazione e non dalla conoscenza dell'esito negativo del primo tentativo di notifica. Poiché il verbale fu notificato validamente solo il 12 agosto 2010, oltre il termine, la sanzione era ormai decaduta. Il secondo motivo è rimasto assorbito dal rigetto del primo. La Corte non ha pronunciato sulle spese per mancata difesa dell'intimato e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 201, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992

    La notificazione del verbale va eseguita secondo le forme del codice di procedura civile o a mezzo posta; la validità non deriva dal solo tentativo presso un indirizzo risultante dai documenti, ma richiede il rispetto delle formalità previste per l'irreperibilità del destinatario.

  • art. 204, comma 2, c.d.s.

    Il termine di centocinquanta giorni per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è assunto come termine decadenziale da rispettare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'allocazione dell'onere della prova sulla proprietà del veicolo.

  • art. 94, commi 1 e 2, c.d.s.

    Richiamato per sostenere che incombe sul proprietario l'aggiornamento dei dati di circolazione e, nel ricorso, per fondare la tesi sulla prova della proprietà del veicolo.

  • art. 140 c.p.c.

    Le formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario devono essere osservate anche nelle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio della scissione degli effetti della notificazione, come recepito nel sistema.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    La Corte, rigettando il primo motivo, precisa la correttezza della ratio decidendi del giudice di merito con le opportune precisazioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è proposto da una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Per la notificazione del verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, il termine previsto dall'art. 201 c.d.s. decorre dalla data dell'accertamento e non si sposta in avanti per il solo fatto che un primo tentativo di notifica sia risultato infruttuoso.
  • La validità della notificazione non è assicurata dal mero invio a uno degli indirizzi indicati dalla norma: se il destinatario risulta irreperibile o sconosciuto, devono essere espletate le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. o, comunque, deve essere rinnovata tempestivamente la notificazione nel rispetto del termine decadenziale.
  • Quando la prima notificazione del verbale non produce un valido effetto giuridico, l'amministrazione deve comunque completare la notificazione entro il termine di legge; la conoscenza successiva dell'errore nell'indirizzo non fa decorrere un nuovo termine di 150 giorni.
  • In tema di sanzioni amministrative stradali, l'eventuale omissione dell'aggiornamento dei dati del veicolo può rilevare sul piano sostanziale, ma non consente di eludere il termine decadenziale per la notificazione del verbale.
  • Se il motivo di ricorso che sorregge la decisione di merito viene rigettato, le ulteriori censure relative a rationes assorbite restano superate senza necessità di esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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