Cassazione Penale, Sentenza n. 00202/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva riformati e condannati per reati connessi al traffico di stupefacenti e altri reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/1990; cessioni e tentata cessione ex art. 73 DPR 309/1990; tentata estorsione; lesioni; aggravanti e trattamento sanzionatorio). Le censure principali: insufficienza e travisamento della prova in ordine al reato associativo (contestazione che le intercettazioni e alcuni sequestri avrebbero altra spiegazione, attività agricola, o non dimostrerebbero unanimemente l'affectio societatis); errata qualificazione del ruolo del Vitale (capo/promotore vs mero compartecipe); uso improprio in fatto di elementi già ritenuti non illeciti o assorbiti da giudicato; illegittimità della condanna per cessione per mancanza di concreta disponibilità della sostanza; carenza di riscontri estrinseci per attribuire la paternità morale di un pestaggio; mancanza di prova dell'uso del "metodo mafioso"; vizio nel riconoscimento della recidiva e difetti nel trattamento sanzionatorio (rigetto delle attenuanti generiche, calcolo della continuazione e della pena). Sono stati anche depositati motivi nuovi in cassazione (art. 585 c.p.p.) focalizzati su criteri giurisprudenziali per l'attribuzione della qualifica di capo/promotore e sulla necessità di motivazione individualizzata per la recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e confrontato puntualmente la corposa prova (intercettazioni, servizi OCP, sequestri, viaggi per approvvigionamenti, ruoli dei vari indagati, collaborazioni di correi) nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare: la sentenza di merito ha logicamente e coerentemente dedotto l'esistenza di un patto associativo e degli elementi organizzativi (anche mediante facta concludentia come contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, cassa comune, compiti distinti); le censure che si limitavano a una diversa lettura delle intercettazioni o a generiche ripetizioni di motivazioni già disattese in appello sono state ritenute inammissibili; la qualificazione del Vitale come soggetto apicale è stata ritenuta supportata da numerosi elementi probatori; la contestazione della mancata riqualificazione del ruolo è generica e inadatta a superare la doppia conforme; la pena e la determinazione degli aumenti per continuazione sono state considerate motivate e non arbitrarie; la recidiva è stata applicata dopo aver valutato la continuità criminosa e la continuazione con la precedente condanna del 2019; le richieste difensive relative alle attenuanti generiche o alla riduzione ulteriori della pena sono inammissibili o infondate per genericità o per non essere state sollevate in appello. Di conseguenza le statuizioni di merito (condanne e quantificazione della pena: per Vitale anni 20 di reclusione complessivi, con conteggio della continuazione; per Leggio anni 7 mesi 9 giorni e multa di euro 1.333,00) sono rimaste confermate.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha richiamato i tre elementi necessari (patto associativo con programma criminoso, disponibilità stabile di risorse umane/materiali, affectio societatis) e ha ammesso la prova dell'associazione anche tramite facta concludentia (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione di compiti, sequestri). Ha sottolineato la differenza tra associazione e semplice concorso di persone, con l'elemento organizzativo quale quid pluris.
art. 73 D.P.R. 309/1990 (delitti di cessione di stupefacenti)
La Corte ha ricordato che il reato di cessione può realizzarsi anche nella forma dell'accordo non seguito dalla dazione (accordo sufficiente), e pertanto l'assenza della traditio non esclude in sé la rilevanza penale dell'accordo.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante "metodo mafioso")
La Corte ha confermato che, nel caso concreto, non risultava provata la finalità di agevolazione mafiosa né l'effettivo uso del "metodo mafioso"; la valutazione delle intercettazioni ha consentito ai giudici di merito di escludere l'aggravante.
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello circa la rilevanza dei precedenti e la continuità criminosa, stante la continuazione fra il delitto del 2019 e quelli oggetto del giudizio, e ha ritenuto sufficiente la valutazione anche sintetica quando emerga che il giudice ha considerato distanza temporale, incidenza e pericolosità.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e che la mancata richiesta in appello o la genericità della doglianza in cassazione rende la censura inammissibile; il rigetto può risultare implicito se la motivazione complessiva mostra gravità della condotta.
art. 81 c.p. e art. 133 c.p. (continuazione e determinazione della pena)
La Corte ha richiamato la necessità di determinare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite (giurisprudenza Sez. U.), ma ha anche affermato che, quando la pena complessiva resta vicina al minimo, la motivazione sintetica richiamando i criteri dell'art. 133 può essere sufficiente; in ogni caso la valutazione del giudice di merito sul quantum è riservata salvo vizio macroscopico.
art. 585, comma 4, c.p.p. (motivazione di nuovi motivi in cassazione)
La Corte ha considerato i motivi nuovi depositati ma li ha dichiarati generici o reiterativi rispetto a censure già disattese dal merito, con conseguente inammissibilità.
art. 192, comma 2, c.p.p. (utilizzo di atti coperti da giudicato)
La Corte ha escluso che la sentenza di merito abbia illecitamente fondato la propria decisione su fatti già esclusi da giudicato, ritenendo che i giudici di merito abbiano spiegato perché quegli elementi potevano concorrere, insieme ad altri, a dimostrare il vincolo associativo.
art. 581 c.p.p. (onere di specificazione delle censure in cassazione)
Richiamata per affermare che i ricorrenti hanno l'obbligo di svolgere una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive, prive di confronto specifico con le motivazioni di merito, determinano l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche mediante facta concludentia (intercettazioni ripetute, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, sequestri), non è necessario un accordo formale o una cassa comune formalmente costituita.
- Singole assoluzioni o il mancato riscontro probatorio su specifici episodi non escludono che gli stessi atti, inseriti nel quadro complessivo delle indagini, possano concorrere a dimostrare il vincolo associativo.
- In cassazione la rilettura critica della prova di merito è fortemente limitata: le contestazioni che si riducono a offrire una diversa interpretazione delle intercettazioni o delle immagini sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione evidenti e manifesti.
- Per ottenere la riqualificazione del ruolo (es. da promotore/capo a semplice partecipante) è necessario dimostrare l'assenza di elementi probatori concreti e univoci attestanti poteri direttivi o di impulso; mere asserzioni generiche non superano il vaglio di legittimità.
- La recidiva e la continuazione possono essere valutate anche sinteticamente dal giudice di merito purché emerga dal complesso motivazionale che sono stati considerati distanza temporale, incidenza dei precedenti e persistenza della capacità a delinquere; tuttavia il giudice deve almeno considerare tali parametri.
- Le richieste relative alle attenuanti generiche o a specifiche valutazioni del trattamento sanzionatorio devono essere formulate e motivate nel giudizio di merito (appello), altrimenti risultano inammissibili in cassazione; inoltre il riconoscimento delle attenuanti atipiche richiede elementi positivi in favore dell'imputato.
- La difesa deve proporre in cassazione una critica puntuale, argomentata e non meramente reiterativa delle ragioni già disattese in appello; l'introduzione di nuovi motivi è possibile ma soggetta a rigore e specificità (art. 585 c.p.p.).
- Quando si contesta la credibilità di testi o la lettura di intercettazioni, occorrono censure circostanziate (contraddizioni, mancanza di spontaneità provata, gravi vizi processuali) per incidere sull’apprezzamento di merito.
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